Ordinanza n. 448/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 52legge 88/1989
- art. 38legge 448/1998
- art. 52legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 2033Codice civile
- art. 11legge 537/1993
- art. 4d.l. 323/1996
- art. 4legge 425/1996
- art. 37legge 448/1998
- art. 11legge 448/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260
a 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'INPS e
dell'INAIL), promossi con ordinanze emesse il 5 luglio 1999 dal
tribunale di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Anna
Maria Baria e la Prefettura di La Spezia, iscritta al n. 655 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e il 5 aprile
2000 dal tribunale di Potenza nel procedimento civile vertente tra il
Ministero dell'interno e Filomena Benevento, iscritta al n. 312 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 5 luglio 1999 il tribunale di La
Spezia - in un giudizio tra un soggetto titolare di assegno di
invalidità civile ed il Ministero dell'interno avente ad oggetto
l'accertamento della non ripetibilità della restituzione delle somme
pretese dal Ministero in quanto dal ricorrente indebitamente
percepite dal 14 marzo 1994 al 31 ottobre 1995, quali mensilità
dell'assegno predetto - ha ritenuto rilevante e non manifestamente
infondato - in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), dei quali il comma 263 è
stato sostituito dall'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, nella parte in cui - ponendo limiti alla ripetibilità
dell'indebito previdenziale, ma non anche di quello assistenziale -
non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a
titolo di assegno di invalidità civile;
che - a giudizio del tribunale rimettente - la disposizione
invocata dal Ministero a fondamento della pretesa alla restituzione
di quanto indebitamente percepito dall'assistito nell'anno precedente
la visita di revisione, ossia l'art.11, comma 4, della legge
24 dicembre 1993, n.537, è stata abrogata dall'art. 4 del d.l.
20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, onde
l'unica norma applicabile è l'art. 2033 del codice civile e non già
- come invocato dalla difesa del ricorrente - l'art. 1, commi
260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 citata, che riguarda la
fattispecie contigua, ma diversa, degli indebiti per prestazioni
pensionistiche, trattamenti di famiglia e rendite a carico di enti
pubblici che gestiscono forme di previdenza obbligatoria;
che in tal modo però, risultando differenziate la disciplina
dell'indebito assistenziale (che il tribunale rimettente ritiene
essere quella comune dell'art. 2033 cod. civ.) e la disciplina
dell'indebito previdenziale (quella speciale, oltre che transitoria,
dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n.662), si
sarebbe determinata un'ingiustificata disparità di trattamento;
che, secondo il tribunale rimettente, la normativa censurata
- predisponendo una disciplina speciale e di miglior favore per gli
indebiti previdenziali, senza estenderla agli indebiti assistenziali
- violerebbe anche il principio di razionalità;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione
di costituzionalità;
che con ordinanza del 5 aprile 2000 il tribunale di Potenza -
in un giudizio tra un invalido civile, titolare di indennità di
accompagnamento, ed il Ministero dell'interno, avente ad oggetto la
restituzione delle somme dal ricorrente indebitamente percepite fino
al dicembre 1997 quali mensilità dell'indennità predetta - ha
ritenuto rilevante e non manifestamente infondato, in riferimento
agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost., il dubbio di legittimità
costituzionale del medesimo art. 1, comma 260, della legge
23 dicembre 1996 n. 662, nonché dell'art. 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), "nella
parte in cui non prevedono l'irripetibilità delle somme
indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento";
che - secondo il tribunale - la stessa ratio sottesa alla
disciplina dell'indebito previdenziale sussiste per l'indebito
assistenziale e segnatamente per l'indebito avente ad oggetto
l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi, talché la
disciplina ingiustificatamente differenziata ridonda in violazione
del principio di eguaglianza, oltre che del diritto alla tutela
previdenziale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ha
parimenti concluso per l'infondatezza della questione di
costituzionalità.
Considerato che i due giudizi possono essere riuniti riguardando
entrambi la legittimità costituzionale del regime della
ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente percepite
per mancanza del requisito dell'inabilità del percettore;
che la specifica disciplina dettata (nel più ampio quadro
del riordino dei procedimenti in materia di invalidità civile,
cecità civile e sordomutismo) dal quarto comma dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n.537 - secondo cui l'accertata insussistenza
dei requisiti prescritti per il godimento di pensioni, assegni ed
indennità in favore delle menzionate categorie protette, comporta la
restituzione di quanto indebitamente percepito nell'anno precedente
la visita di revisione - è stata abrogata dall'art. 4, comma
3-nonies del d.l. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto
1996, n.425;
che, contestualmente, il precedente comma 3-ter del medesimo
art. 4 citato, dettando un nuovo criterio regolatore della
ripetibilità dell'indebito, ha previsto che in caso di accertata
insussistenza dei requisiti sanitari le prestazioni assistenziali in
godimento sono revocate a decorrere dalla data della visita di
verifica;
che successivamente il legislatore, nel fissare un piano
straordinario di verifica delle invalidità civili, ha confermato e
meglio definito questo nuovo criterio, da ultimo prescrivendo, in
caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, la
sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento e la
revoca della provvidenza, entro i successivi novanta giorni, a
decorrere dalla data della visita di verifica (art. 37, comma 8,
della legge 23 dicembre 1998, n.448);
che pertanto si è transitati dalla più restrittiva
disciplina di cui all'art. 11, comma 4, della citata legge n.537 del
1993, che prevedeva la possibilità della ripetizione delle
prestazioni indebitamente erogate nell'anno precedente la data
dell'accertamento della mancanza dei requisiti sanitari, alla
regolamentazione più favorevole per l'assistito posta dall'art.37,
comma 8, della legge n. 448 del 1998, che fa retroagire la revoca
delle provvidenze economiche, della cui erogazione è comunque
prevista la sospensione, solo alla data della visita di verifica,
sicché non sono ripetibili le prestazioni percepite prima di tale
data, senza che peraltro la successiva percezione indebita, che pone
il problema della ripetibilità, possa protrarsi eccessivamente nel
tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere
immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve
lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione;
che tale disciplina (di cui la giurisprudenza di
legittimità, con riferimento già alla prima citata modifica
normativa del 1996, ha ritenuto l'applicabilità retroattiva anche
alle situazioni non ancora definite di indebita erogazione di
prestazioni assistenziali) si avvicina a quella relativa all'indebito
previdenziale, sia transitoria che a regime, censurata dai giudici
rimettenti nella parte in cui non si applica anche alle somme
indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidità civile e
di indennità di accompagnamento, ed è parimenti diretta ad
approntare una tutela idonea, come tale rispettosa dell'art. 38,
primo comma, Cost., in favore di chi prima della visita di verifica
abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate, senza che
sussista la necessità di un'assoluta identità di regolamentazione,
in ragione della peculiarità dell'accertamento dell'insussistenza
del requisito sanitario che giustifica, anche con riferimento al
principio di eguaglianza, una normativa specifica (cfr. sentenza
n.382 del 1996);
che in particolare poi le previsioni dell'art. 1, commi 260 -
265 della legge 23 dicembre 1996, n.662, che hanno tra l'altro
introdotto una soglia reddituale per scriminare la ripetibilità
delle prestazioni previdenziali indebite, hanno carattere transitorio
applicandosi solo ai periodi (e quindi agli indebiti previdenziali)
anteriori al 1° gennaio 1996 e pertanto, per la loro marcata
specialità, non sono idonee ad essere estese al di là delle
fattispecie per le quali sono previste;
che pertanto le sollevate questioni di legittimità
costituzionale risultano essere manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 - 265,
della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo
1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevate, in
relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal
tribunale di La Spezia e dal tribunale di Potenza con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 ottobre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte