Ordinanza n. 449/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1995 dalla Corte d'assise di
Genova nel procedimento penale a carico di Scarola Antonio, iscritta
al n. 327 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno
1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte d'assise di Genova, con ordinanza
dibattimentale del 9 marzo 1995 emessa nel corso di un giudizio
avente ad oggetto un'imputazione di omicidio pluriaggravato, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura
penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che la Corte remittente premette che nel giudizio a quo
l'imputato ha formulato, in termini, richiesta - non assentita dal
pubblico ministero - di giudizio abbreviato;
che il rito speciale è risultato precluso, nel caso di specie,
in base agli enunciati della sentenza n. 176 del 1991 della Corte
costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui detta norma stabiliva la sostituzione della pena
dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta;
che questa statuizione, anche alla luce della giurisprudenza di
legittimità successivamente consolidatasi, non consente al giudice
del dibattimento, all'esito di un processo per un reato astrattamente
punibile con l'ergastolo, di applicare la riduzione di pena stabilita
dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, neanche
quando il medesimo giudice ritenga, in concreto, di applicare una
pena temporanea per il riconoscimento di circostanze attenuanti
ritenute prevalenti o equivalenti alla o alle circostanze aggravanti
che comportavano la punibilità in astratto con la pena perpetua;
che il giudice a quo richiama i numerosi interventi della Corte
costituzionale con i quali è stato affidato al giudice del
dibattimento il potere di accordare la riduzione di pena in tutti i
casi in cui il dissenso del pubblico ministero risulti ingiustificato
ovvero il diniego del giudice per le indagini preliminari alla
celebrazione del rito speciale risulti, sul punto della non
definibilità allo stato degli atti, erroneo;
che ad avviso del remittente si pone il problema di verificare
se analogo potere non debba essere riconosciuto anche nell'ipotesi,
accennata, di valutazione delle circostanze del reato tale da
orientare per l'applicazione, in concreto, di una pena temporanea a
seguito del giudizio di comparazione;
che, sempre secondo il giudice a quo, questa possibilità - allo
stato preclusa, come si è detto - dovrebbe invece essere
riconosciuta, alla luce del criterio dell'art. 2, direttiva n. 53,
della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale n. 81 del
1987, secondo cui la riduzione di un terzo della pena va riferita al
reato "ritenuto in sentenza" e dunque, come recita l'art. 442, comma
2, del codice di procedura penale, "tenendo conto di tutte le
circostanze";
che da questo rilievo il giudice a quo fa discendere il sospetto
di incostituzionalità delle norme impugnate, per violazione della
delega legislativa, nella parte in cui precludono l'ammissibilità
del rito speciale in base al criterio della punibilità edittale con
la pena perpetua anziché riferirsi alla concreta determinazione
sanzionatoria;
che inoltre il giudice del rinvio demanda a questa Corte, per
l'ipotesi di accoglimento della questione sopra detta, di valutare
l'eventuale declaratoria di illegittimità della diversa ma connessa
norma, ricavabile dalle stesse disposizioni denunciate in combinato
disposto, che preclude al giudice per le indagini preliminari la
trattazione con il rito del giudizio abbreviato dei procedimenti per
reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, ma in concreto
puniti con pena temporanea;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della
questione;
Considerato che con la sentenza n. 176 del 1991 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega,
dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui esso stabiliva la sostituzione della pena dell'ergastolo con
quella della reclusione per anni trenta, proprio in relazione al
criterio di cui all'art. 2, punto 53, della legge-delega n. 81 del
1987 oggi invocato dal remittente e, segnatamente, sul rilievo della
delimitazione, da parte del legislatore delegante, del beneficio
sostanziale conseguente al rito, ad una sola riduzione proporzionale
(la diminuzione di un terzo della pena) e non anche ad un vantaggio
di tipo qualitativo (la sostituzione della pena perpetua con quella
temporanea); un rilievo, questo, che, ricollegato al nesso
inscindibile tra giudizio abbreviato e riduzione di pena istituito
appunto dal legislatore delegante, escludeva in radice il ricorso al
primo una volta che non fosse possibile operare la seconda;
che l'accennata indefettibile correlazione tra possibilità di
accesso al giudizio abbreviato e possibilità di riduzione
proporzionale della pena è stata ulteriormente più volte ribadita
da questa Corte (ordd. n. 12 del 1993, n. 163 del 1992),
configurandosi pertanto coerentemente la non punibilità in astratto
con la pena dell'ergastolo come un presupposto di ammissibilità del
rito speciale;
che, rispetto a questa configurazione, non rivestono incidenza
in senso contrario le pronunce di questa Corte, evocate dal
remittente, con le quali si è affidato al giudice dibattimentale il
potere di accordare la riduzione di pena ogni qualvolta l'accesso al
giudizio abbreviato sia risultato, a posteriori, ingiustamente o
comunque erroneamente negato: per il dissenso ingiustificato del
pubblico ministero (sentt. n. 81 del 1991, n. 183 del 1990, n. 66 del
1990); o per errata valutazione circa la non definibilità del
procedimento allo stato degli atti da parte del giudice per le
indagini preliminari (sent. n. 23 del 1992); o, specificamente sul
profilo che rileva, per inesatta contestazione di un titolo di reato
ovvero di circostanze aggravanti tali da determinare una punibilità
astratta con la pena perpetua che poi si sia rivelata inesatta (sent.
n. 305 del 1993; ordd. n. 204 del 1994 e n. 163 del 1992);
che, viceversa, nella prospettazione oggi all'esame della Corte
non è dedotto alcun profilo di diniego arbitrario del rito, ma, al
contrario, si presuppone l'esattezza di esso;
che, in questa stessa prospettazione, l'esito cui si
perverrebbe, a seguire il petitum del rimettente, sarebbe dunque
quello di mantenere fermo il presupposto negativo di ammissibilità
del giudizio (la non punibilità del reato con l'ergastolo) e al
contempo di fare applicazione di una norma che disciplina l'effetto
sostanziale di quello stesso giudizio, pur legittimamente non
passibile di svolgimento: un esito evidentemente paradossale, che
condurrebbe alla frattura di quel nesso inscindibile tra celebrazione
del rito e vantaggio sostanziale che è a fondamento dell'istituto e
che è stato, come si è detto, più volte sottolineato da questa
Corte;
che non può condurre a diversa soluzione la dedotta
formulazione della direttiva n. 53, assunta a sostegno della censura,
giacché, a parte l'improprietà della commistione letterale tra
criterio di delega e norma delegata operata dall'ordinanza di rinvio,
il riferimento al reato "ritenuto in sentenza" attiene sempre al modo
e al momento di operatività del beneficio sostanziale di riduzione
della sanzione penale, ma non anche ai presupposti del rito: è
l'inoperatività in toto del meccanismo sulla pena ad escludere che
da esso possa estrarsi un criterio attinente alla premessa di
svolgimento del giudizio;
che, inoltre, la contraddizione insita nello scenario di un
giudizio non consentito ma di cui si dovrebbe fare applicazione nella
sola parte degli effetti sul piano sostanziale è rivelata dalla
stessa ordinanza di rinvio, nella parte in cui con essa si propone,
sia pure in forma ipotetica ed eventuale, la connessa censura sul
punto della preclusione, per il giudice per le indagini preliminari,
alla celebrazione del rito, in presenza di una imputazione di reato
comportante in astratto l'ergastolo ma "da punirsi in concreto con
pena temporanea";
che quest'ultima censura ripropone dunque la tematica della
attribuzione al giudice per le indagini preliminari del potere di
mutare il nomen iuris del reato o di riconoscere ed applicare
circostanze attenuanti e dunque "neutralizzare" le aggravanti, così
da escludere in concreto l'editto di pena perpetua;
che, al riguardo, questa Corte ha più volte sottolineato
l'eccezionalità dell'attribuzione di un tale potere al di fuori del
giudizio sul merito della regiudicanda, ed ha anzi posto in evidenza
la coerenza della preclusione, sia rispetto alla configurazione
dell'udienza preliminare nel nuovo processo penale sia per evitare
l'opposto inconveniente di determinazioni arbitrarie e
incontrollabili da parte di quel giudice, allo stato della normativa
(ordd. n. 263 del 1995, n. 204 del 1994; sent. n. 305 del 1993);
che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata, rappresentando la riproposizione, sia pure
in relazione a diverso parametro, di quesiti già ripetutamente
affrontati e risolti da questa Corte; una ripetizione, questa,
indicativa peraltro del disagio degli organi giurisdizionali nella
applicazione del giudizio alternativo in discorso, cui il legislatore
soltanto può porre rimedio, ridisegnando l'istituto, su questo come
su altri profili (cfr. sentt. nn. 318, 187 e 92 del 1992), in termini
di maggiore razionalità della disciplina e così di più adeguato
utilizzo di questo strumento alternativo al giudizio ordinario;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e
442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente e redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte