Ordinanza n. 449/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12legge 153/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, e della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria
provinciale di Parma, sul ricorso proposto da Francesco Ghinizzini
contro l'Ufficio del Registro di Fidenza, iscritta al n. 662 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dall'acquirente di
un fondo agricolo - che aveva pagato l'imposta di registro con
l'aliquota ridotta prevista per gli imprenditori agricoli a titolo
principale ed al quale era stata successivamente liquidata l'imposta
con l'aliquota ordinaria non essendo stata prodotta, entro la
scadenza del termine di tre anni dall'atto di acquisto, la
certificazione comprovante la qualifica che dava titolo al beneficio
- la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza
emessa il 10 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt.
2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e della nota I) della
tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura
del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni
agricoli, o quanto meno nella parte in cui non consente che, per
ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta, possa essere prodotta
un'attestazione provvisoria della qualifica di imprenditore agricolo
a titolo principale dalla quale risulti che sono in corso
accertamenti per il rilascio del certificato, ovvero che venga
sospeso il termine in caso di ritardi imputabili ad organi preposti
alla formazione del certificato:
che l'art. 1 della tariffa allegata al testo unico n. 131 del
1986 indica gli atti sottoposti a registrazione in termini fissi e
prevede, per quelli traslativi a titolo oneroso che hanno ad oggetto
terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori
agricoli a titolo principale, l'aliquota del 15%, mentre per i
medesimi atti stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale
la nota I) prevede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta
dell'8%, che l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante
la certificazione della sussistenza dei requisiti per essere
considerato imprenditore agricolo a titolo principale in conformità
a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153,
che stabilisce i requisiti stessi e le modalità del loro
accertamento. Lo stesso beneficio è esteso agli acquirenti che
dichiarino, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la
medesima qualifica e producano la stessa certificazione entro il
termine di tre anni, scaduto il quale, senza che sia stata prodotta
la documentazione prescritta, l'ufficio del registro provvede al
recupero della differenza d'imposta;
che il giudice rimettente prospetta in particolare la violazione:
a) degli artt. 42 e 47 della Costituzione, che tutelano la proprietà
privata ed il risparmio, giacché l'aliquota del 15%, commisurata al
valore del bene ed applicata ad ogni atto traslativo, sarebbe tanto
elevata da produrre nel giro di pochi passaggi l'effetto di
espropriare l'intero valore del cespite immobiliare; b) dell'art. 53
della Costituzione, giacché la misura dell'imposta di registro sui
terreni agricoli sarebbe stata triplicata nel 1986 in modo arbitrario
ed irrazionale, senza che fosse dimostrabile un corrispondente
aumento della capacità contributiva degli acquirenti; c) dell'art. 3
della Costituzione, in quanto l'aliquota del 15% discriminerebbe chi
investe i propri risparmi in terreni agricoli, rispetto a chi li
investe in altri beni esenti da imposta di registro o soggetti ad
imposta in misura meno gravosa;
che lo stesso giudice denuncia, inoltre, la disparità di
trattamento tra gli imprenditori agricoli a titolo principale che
riescono ad ottenere entro tre anni la certificazione richiesta,
rispetto a quelli che non la ottengono senza loro colpa; prospetta,
quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3
della Costituzione, prefigurando che si debba ammettere la produzione
di una attestazione provvisoria, ovvero che si debba sospendere il
termine in caso di ritardo imputabile agli organi preposti alla
formazione del certificato;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta sostanzialmente
due questioni di legittimità costituzionale: a) la prima investe
l'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce nel 15% la misura,
denunciata come eccessiva, dell'imposta di registro cui sono
sottoposti gli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale; b)
la seconda questione investe la nota I) della medesima tariffa, che
indica le condizioni per l'applicazione del beneficio dell'aliquota
ridotta all'8%, previsto per gli imprenditori agricoli a titolo
principale, a coloro che dichiarino di voler conseguire la qualifica
e producano entro il termine di tre anni la certificazione relativa
al possesso dei requisiti;
che la prima questione riguarda l'individuazione delle situazioni
significative della capacità contributiva e l'entità dell'onere
tributario, entrambi rimessi alla discrezionalità del legislatore,
da esercitare con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità
(sentenze n. 111 del 1997 e n. 167 del 1991, ordinanza n. 352 del
1995); limite che non appare superato nel considerare indice di
capacità contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo
l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota
raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto
tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene;
che pertanto è priva di fondamento la denunciata violazione
degli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione;
che la seconda questione, concernente la prevista decadenza dal
beneficio del pagamento dell'imposta con aliquota ridotta, è
proposta in forma alternativa, giacché l'ordinanza di rimessione
chiede che sia esclusa la scadenza del termine previsto per la
produzione della documentazione che certifica la sussistenza dei
requisiti richiesti perché l'acquirente del terreno agricolo sia
considerato imprenditore agricolo a titolo principale, mediante la
presentazione di un'attestazione provvisoria e, ad un tempo, denuncia
l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non
prevede la sospensione del termine triennale in caso di ritardi
imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato;
che, pertanto, la questione, essendo prospettata in modo
ancipite, è manifestamente inammissibile (ordinanze n. 378, n. 373,
n. 187, n. 146 e n. 39 del 1998, n. 222 e n. 73 del 1995).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte
prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro),
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata, in riferimento agli stessi
parametri, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con la
medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte