Ordinanza n. 45/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 59
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di
immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1979 dal
Pretore di Carpi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Denti
Maria e Mantovani Calpurnia ed altra e tra Bollini Luciana e Soliani
Vittorina ed altro, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1979, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 398 del 12
dicembre 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
ritenuto che con sentenza n. 11/1979, provvisoriamente esecutiva,
il Giudice conciliatore di Carpi aveva dichiarato cessata la proroga
del contratto di locazione dell'immobile sito in Carpi, via Giusti 1,
piano 1, condannando l'inquilina Denti Maria al rilascio alla data
del 31 ottobre 1979 dell'immobile medesimo a favore delle locatrici
Mantovani Calpurnia e Bollini Luciana, delle quali aveva accertato le
necessità abitative; che con sentenza n. 12/1979, provvisoriamente
esecutiva, lo stesso giudice aveva disposto il rilascio alla data del
31 ottobre 1979, in danno della inquilina Bollini e a favore dei
locatori Soliani Vittorina e Vignoli Mario per necessità abitative di
questi ultimi dell'appartamento, sito in Carpi, Via Torricelli 8,
piano 4;
che il Pretore di Carpi, adito dalla Denti, con ricorso notificato
il 18 aprile 1979, per la riforma della sentenza n. 11/1979, e dalla
Bollini per la riforma della sentenza n. 12/1979, - revocata la
provvisoria esecuzione delle due pronunce di prime cure, eseguita
l'ispezione dei locali abitati dai Soliani e Vignoli e riuniti, su
richiesta delle locatrici Mantovani e Bollini, i due procedimenti -
ritenne, con ordinanza emessa il 27 giugno 1979, rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità, sollevata dalla
Bollini in riferimento all'art. 3 Cost. e fatta propria dalla Denti,
dell'art. 59 legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla duplice considerazione
a) che la norma "riconoscendo la facoltà di recesso del locatore solo
nell'ipotesi di contratti soggetti a proroga legale, e dunque solo
nelle ipotesi in cui il conduttore abbia un reddito inferiore agli
otto milioni di lire, negandola invece nei confronti dei conduttori il
cui reddito sia superiore a tale importo, pone in essere, col
riservare ai conduttori meno abbienti una posizione deteriore rispetto
a quella riservata ai conduttori economicamente privilegiati, una
discriminazione irrazionale in riferimento all'art. 3 Costituzione" e
b) che la legge 392/1978 introdurrebbe ingiustificata discriminazione
anche tra i locatori escludendo il recesso, per necessità di
costoro, dai soli contratti non soggetti a proroga; che con la stessa
ordinanza sollevò d'ufficio e giudicò non manifestamente infondata,
in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 103, 111 e 113 Cost., la
questione di legittimità dell'art.56 della legge 392/1978, che
disciplina le modalità del rilascio affidando allo stesso giudice
della cognizione la fissazione della data della esecuzione e, di
conseguenza, ponendo nel nulla gli istituti della graduazione e della
proroga degli sfratti;
che la ordinanza pretorile è stata regolarmente comunicata e
notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 398 del 12 dicembre
1979 e iscritta al n. 710 R.O. 1979, ma non sono pervenuti dalla
cancelleria della Pretura di Carpi i fascicoli d'ufficio e delle
parti; che nessuna delle parti si è costituita in questa sede,
mentre, con atto depositato il 24 dicembre 1979 nella cancelleria
della Corte, ha spiegato intervento, per il Presidente del Consiglio
dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la
infondatezza delle questioni;
considerato che con sentenza 22/1980 questa Corte, provvedendo su
incidenti, nei quali erano stati denunciati, a volte, il solo art. 59
e, a volte, il solo art. 65, o infine il combinato disposto degli
stessi, ha reputato "ingiustificabile la disparità di trattamento tra
diversi locatori, tutti versanti nel medesimo stato di necessità, ad
alcuni soltanto dei quali consente di ottenere la disponibilità
dell'appartamento dato in locazione laddove il diritto di recesso deve
spettare a tutti i locatori che si trovino nelle medesime condizioni
di necessità previste dall'art. 59, primo comma, n. 1 della legge
392/1978 e prescindere dalla diversa disciplina legale o contrattuale
nella quale esso viene ad operare" e, pertanto, ha dichiarato
illegittimo il combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1 e 65 della
legge 392/1978 nella parte in cui esclude il diritto di recesso per
necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio
1978 e non soggetti a proroga; che, con ordinanza 88 del 1980, ha
colto il senso della sentenza 22/1980 non già in ciò che l'art. 59
fosse in contrasto con l'art. 3 per aver ingenerato discriminazione in
tema di recesso esercitato nei confronti dei conduttori aventi un
reddito inferiore agli otto milioni annui, sibbene in ciò che "la
disparità di trattamento in tema di recesso dovesse essere eliminata
estendendosi il diritto anche ai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga anziché eliminandosi in ogni
caso la facoltà di recesso" e, pertanto, ha dichiarato per un verso
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 58, 59 n. 1, 65 della legge 27
luglio 1978, n. 392 nella parte in cui esclude il diritto di recesso
per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30
luglio 1978 e non soggetti a proroga, perché già dichiarato
illegittimo con sentenza n. 22 del 1980, e per altro verso
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 59 della legge n. 392 del 1978 perché già ritenuta non
fondata con la sentenza 22/1980 (risultati ribaditi con la ordinanza
130/1980, dichiarativa della manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59
n. 1, 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già dichiarate
manifestamente infondate con la ordinanza n. 88 del 1980); che, tali
essendo i precedenti, la Corte non può non dichiarare manifestamente
infondata la prima questione di costituzionalità sollevata
nell'ordinanza di rimessione per essere stata questa ritenuta fondata
nelle decisioni passate in rassegna, a nulla rilevando che il pretore,
in ciò seguendo alcuni dei giudici di merito, sulle cui ordinanze fu
resa la sentenza 22/1980, abbia scelto a bersaglio il solo art. 59,
comecché offensivo dell'art. 3, e abbia argomentato anche dalla
diversa consistenza dei redditi annui dei conduttori, peraltro non
accertata - almeno a stare alla ordinanza di rimessione (i fascicoli -
lo si ripete - non sono stati trasmessi) - in concreto dal giudice a
quo; che, anche in considerazione della revoca, disposta dal Pretore,
della provvisoria esecuzione delle sentenze di rilascio rese dal
Conciliatore di Carpi, si appalesa allo stato manifestamente
irrilevante la questione di legittimità dell'art. 56 della legge 392
del 1978, che disciplina le modalità del rilascio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, già tale giudicata,
a seguito della sentenza 22/1980, con le ordinanze 88/1980 e 130/1980,
e inammissibile per manifesta irrilevanza la questione di
costituzionalità dell'art. 56 della stessa legge; questioni sollevate
dal Pretore di Carpi con ordinanza 27 giugno 1979 (n. 710/1979).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte