Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE PER MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE, DECORSI VENTI GIORNI DALLA SCADENZA PREVISTA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI VALUTARE, SECONDO LA DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE, L'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, PER IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE, E DEL LIMITE DELLA FUNZIONE SOCIALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la gravita' dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., giacche' il sistema non attribuisce una ingiustificata posizione di vantaggio al locatore, ma consente al conduttore (art. 55 della stessa legge n. 392 del 1978) di adempiere la propria obbligazione all'udienza di convalida o nel termine assegnato dal giudice anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione, e cio' in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.. Ne' sussiste la denunciata disparita' di trattamento in relazione alle locazioni non abitative - alle quali non si applica la predeterminazione normativa della gravita' dell'inadempimento, pur essendo anche per esse possibile, secondo il rimettente, sanare la morosita' in giudizio - giacche', se pure si ritenga che la facolta' del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, ai fini della verifica del rispetto del principio di eguaglianza la comparazione non puo' essere effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto piu' che solo per queste ultime la valutazione della gravita' dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti puo' essere rimessa all'autonomia delle parti, con la possibilita' quindi di stabilire clausole risolutive espresse con termini piu' gravosi per il conduttore di quelli delineati dalla legge n. 392 del 1978. red.: S. Evangelista
Riguarda ancheart. 1453 Codice civileart. 1455 Codice civileart. 55 Legge sull’equo canoneart. 1456 Codice civile
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI AD USO ABITATIVO - ONERI ACCESSORI - MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE - IMPOSSIBILITA', PER IL LOCATORE, DI RICORRERE ALLA PROCEDURA DI CONVALIDA DI SFRATTO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL LOCATORE CHE AGISCA SULLA BASE DELLA MOROSITA' DEL CANONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 5. - COST., ARTT. 3, 24, PRIMO COMMA.
Secondo il 'diritto vivente' espresso dall'indirizzo giurisprudenziale piu' recente (della Cassazione), pur in assenza di una espressa indicazione legislativa, il ricorso alla procedura di sfratto per morosita' e' ammissibile anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione, dal momento che questi sono, ormai, divenuti parte essenziale nel quadro sinallagmatico del contratto e, come tali, parificati, nel trattamento processuale, al canone di locazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost.).
LOCAZIONE - EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - RECESSO DEL LOCATORE DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 58, 59 E 65. - COST., ART. 3.
Va confermata la giurisprudenza della Corte che ha esteso a tutti i contratti non soggetti a proroga (e non soltanto a quelli rela- tivi a conduttori con reddito superiore ad otto milioni di lire) la possibilita` di recesso del locatore per il caso contemplato dall'art. 59, n. 1 della L. n. 392 del 1978 con riferimento ai contratti soggetti a proroga. Nel solco di tale orientamento non e` consentito distinguere, ai fini del recesso, fra i casi di contratti non soggetti a proroga, nonostante la eterogeneita` degli interessi presi in considerazione dal legislatore nel contesto dell'art. 59, poiche` se le varie cause suindicate, sono state tutte ritenute egualmente idonee dal legislatore a giustificare il recesso del locatore per una categoria di contratti, va riconosciuta la loro operativita` per tutte le locazioni che hanno la caratteristica fondamentale comune della protrazione del rapporto locativo imposta dalla legge. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 59 della L. n. 392 del 1978, nn. 2, 3, 6 ed 8 nonche`, conseguentemente, il combinato disposto degli artt. 58 e 59, nn. 4, 5, 7 e 65 della L. n. 392 del 1978, in tal modo ricomponendosi armonicamente la normativa attraverso l'equiparazione, ai fini del recesso, dei contratti previsti dall'art. 58 e di quelli di cui all'art. 64 della legge citata. - cfr. S.n. 22/1980.
Riguarda ancheart. 58 Legge sull’equo canoneart. 4 Legge sull’equo canoneart. 8 Legge sull’equo canoneart. 65 Legge sull’equo canoneart. 6 Legge sull’equo canoneart. 7 Legge sull’equo canonee altri 3