Ordinanza n. 45/1983
Altra decisione · depositata il 28/02/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 1Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 49Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 1d.l. 12/1977
- art. 1-bisd.l. 12/1977
citata
- art. 39legge 352/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum
abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12
(Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in
legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Parlamento in relazione al disegno di legge A.S.
1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio iscritto
al n. 26 registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli
artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per
l'applicazione dell'indennità di contingenza"), convertito con
modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, ha, con ricorso
depositato nella cancelleria della Corte il 27 maggio 1982, sollevato
conflitto di attribuzione, nei confronti del Presidente del Consiglio e
del Parlamento, in relazione al disegno di legge (A.S. 1830), recante
la disciplina del trattamento di fine rapporto, introdotto dal Governo
nel Senato, approvato da questo e, successivamente, con modificazioni,
dall'altro ramo del Parlamento, quindi nuovamente trasmesso al Senato,
dove il calendario, fissato al momento della proposizione del ricorso,
ne prevedeva la definitiva approvazione nella seduta del 29 maggio
1982: disegno, il quale contempla l'abrogazione delle citate norme di
legge, oggetto del referendum promosso dai ricorrenti;
che si assume la sussistenza dei requisiti occorrenti per la
rituale instaurazione della prospettata controversia: infatti, sotto il
profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei ricorrenti a
promuovere conflitto e la legittimazione passiva degli organi - e dei
relativi poteri dello Stato - nei confronti dei quali è prodotto il
ricorso; sotto il profilo oggettivo si asserisce, poi, che l'emanazione
di una legge abrogativa, o anche la semplice presentazione di un
disegno di legge, in pendenza o in prossimità di una consultazione
referendaria, nella specie peraltro già indetta, costituisce un
concreto e consistente pericolo di menomazione della sfera garantita ai
promotori dell'abrogazione popolare;
che l'ammissibilità del conflitto è così ulteriormente dedotta:
secondo Costituzione - ammettono i ricorrenti - le Camere mantengono la
propria permanente potestà normativa durante tutto il corso della
procedura referendaria; la giurisprudenza di questa Corte consente
d'altra parte che il quesito relativo all'abrogazione popolare sia - in
seguito all'apposito accertamento rimesso, ex art. 39 della legge 25
maggio 1970, n. 352, all'Ufficio Centrale per il referendum presso la
Corte di Cassazione - trasferito dagli atti o dalle disposizioni, su
cui verteva inizialmente, alla normativa sopravvenuta nelle more del
procedimento referendario, la quale non abbia sostanzialmente
modificato tali atti o disposizioni: ciò nonostante, la legge n. 352
del 1970 mancherebbe pur sempre di tutelare l'interesse dei promotori
al regolare e tempestivo svolgimento della consultazione referendaria;
che si chiede di conseguenza alla Corte di dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del
1970, nella parte in cui detta disposizione non prevede i termini in
cui l'Ufficio Centrale - in pendenza di consultazione referendaria già
indetta, ed in relazione alla data all'uopo fissata - debba dichiarare
la cessazione della procedura in corso, per effetto di una legge
sopravvenuta, abrogativa dei precetti investiti dalla richiesta di
referendum: deducendosi al riguardo la violazione degli artt. 1, 24,
49, 97 e 104 Cost.; che si chiede in via subordinata la dichiarazione
dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della citata legge n.
352 del 1970, limitatamente alla parte in cui esso non consente
l'indicazione di un nuovo termine - oltre quello finale, ivi fissato,
del 15 giugno - entro il quale possa essere indetta la nuova
consultazione popolare, ove l'Ufficio Centrale abbia, ex art. 39 della
stessa legge, disposto che il quesito da sottoporre al voto popolare
venga trasferito alla normativa sopravvenuta nelle more della procedura
referendaria: e ciò, per pretesa violazione degli artt. 1, 24, 49,
97 e 104 Cost.; che nel ricorso si prospetta altresì l'illegittimità
costituzionale del disegno di legge sopra richiamato, in cui è
prevista l'abrogazione della normativa investita dalla richiesta di
referendum, per avere il Governo posto al riguardo la questione di
fiducia alla Camera, nonché per presunti vizi del procedimento
adottato in sede di commissione referente;
considerato che la Corte è chiamata in questa fase a deliberare
senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, nel senso che
sussistano i requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti, ad
aversi conflitto di attribuzione, dall'art. 37, primo comma, della
legge n. 87 del 1953;
considerato che alla Corte vien soltanto richiesto di definire
questioni di legittimità costituzionale, le quali, del resto,
potrebbero venire all'attenzione di questo Collegio, solo se e in
quanto si fosse instaurato il proposto conflitto;
che tuttavia il ricorso in esame sarebbe inammissibile, anche
quando il conflitto fosse stato promosso in ordine ad una legge
perfetta, ed anzi già entrata in vigore, diretta ad abrogare le
disposizioni investite dalla richiesta di referendum: questo perché le
attribuzioni dei ricorrenti risultano, in tutta la loro possibile
estensione, tutelate dall'apposito rimedio, offerto, come la Corte ha
in più pronunzie affermato (sentenze nn. 68 e 69/1978; 30 e 31/1980;
ord. n. 42/1983), dall'accertamento compiuto dall'Ufficio Centrale
presso la Corte di Cassazione, al quale spetta infatti di stabilire se
il quesito referendario vada trasferito alla normativa sopravvenuta nel
corso della procedura per abrogazione popolare;
che identica conclusione si impone, a maggior ragione, per il
conflitto prospettato nel caso di specie, in cui la lesione della sfera
dei promotori è dedotta soltanto in relazione al disegno di legge,
recante le disposizioni abrogatrici di quelle, già destinate al vaglio
del corpo elettorale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissihile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte