Ordinanza n. 45/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 825/1971
- art. 58Testo unico IVA
- art. 1Testo unico IVA
usata come parametro
citata
- art. 10Testo unico IVA
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 58, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt.
10, primo e secondo comma, n. 11 e 11, n. 6, della l. 9 ottobre 1971,
n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) e del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
promossi con ordinanze emesse il 17 maggio 1980 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Forlì e il 21 ottobre 1980 dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Cuneo, iscritte
rispettivamente al n. 722 del reg.ord. 1980 e al n. 36 del reg. ord.
1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325
dell'anno 1980 e n. 77 dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Saja;
Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla Società
CO-FA di Balzani Aldo e C., che aveva proposto ricorso avverso
l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Forlì con cui le erano
state contestate varie violazioni alla normativa sull'IVA con
conseguente irrogazione della pena pecuniaria di lire 82.653.000, la
Commissione tributaria di 1° grado di Forlì sollevava, con ordinanza
del 17 maggio 1980, questione di legittimità costituzionale
dell'intero titolo III del d.P.R. n. 633 del 1972, in riferimento
all'art. 76 Cost., "sotto il profilo della carenza di delega
dell'art. 10, comma II, n. 11 della legge n. 825 del 1971", deducendo
l'estrema genericità con cui il legislatore delegante avrebbe
disciplinato il sistema sanzionatorio in materia di IVA;
che, inoltre, la stessa commissione sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, 1° comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, in riferimento all'art. 76 Cost.;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata
violerebbe i limiti della delega di cui al citato art. 10 della legge
n. 825 del 1971, la quale prevedeva il mero adeguamento della
disciplina vigente alla nuova normativa, anche attraverso il
perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative; mentre la
norma delegata ha profondamente innovato rispetto al sistema previsto
dalla legge n. 4 del 1929, attribuendo in particolare all'Ufficio
IVA, e non più all'intendente di finanza, la competenza
all'irrogazione della pena pecuniaria e non prevedendo più la fase
preliminare diretta a valutare la responsabilità del trasgressore;
che nel corso di un procedimento di appello promosso
dall'Ufficio IVA di Cuneo avverso la decisione della locale
Commissione tributaria di I grado, che aveva parzialmente accolto il
ricorso della s.r.l. "Biscotti Saint Luc italiana" contro l'avviso di
accertamento e di irrogazione della pena pecuniaria di lire
5.312.736, la Commissione tributaria di II grado della stessa città
sollevava, con ordinanza del 21 ottobre 1980, questioni di
legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe alle precedenti;
che, in particolare, il giudice rimettente deduce che l'art. 58
citato, stabilendo che l'ufficio IVA procede all'irrogazione delle
pene pecuniarie inaudita altera parte, senza la previsione di alcuna
normativa a tutela del contribuente nella fase amministrativa di
accertamento delle violazioni, da un lato denuncerebbe la carenza
della delega legislativa contenuta negli artt. 10, 2° comma n. 11 e
11 n. 6 legge 825/71, per la mancata previsione della tutela del
contribuente nella fase amministrativa d'accertamento delle
violazioni; e, dall'altro, determinerebbe la violazione da parte
della norma delegata dell'art. 10, I comma, della citata legge
delega, che assicura la tutela del contribuente;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni
proposte;
Considerato che i giudizi, per la sostanziale identità delle
questioni sollevate, vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che circa la censura concernente gli artt. 10, II comma, n. 11 e
11, II comma, n. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 per carenza
nell'indicazione di criteri direttivi in materia di sistema
sanzionatorio e di tutela del contribuente in sede amministrativa,
essa è chiaramente infondata: da un lato, infatti, le norme
deleganti appaiono dettare principi e criteri direttivi
sufficientemente precisi e dettagliati, e, dall'altro, la tutela del
contribuente è perfettamente assicurata in sede contenziosa, mentre,
come costantemente affermato da questa Corte (da ult., ord. n. 503
del 1987), il principio del c.d. giusto procedimento in sede
amministrativa non è assistito da garanzia costituzionale;
che, poi, per quanto concerne l'art. 58 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 - nelle parti in cui attribuisce all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto il potere di procedere
all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e dispone
che l'irrogazione delle sanzioni viene comunicata al contribuente con
lo stesso avviso di rettifica e di accertamento - rientrava
nell'ambito della sfera di discrezionalità del legislatore delegato,
nel quadro della riforma del sistema tributario, disciplinare la
materia, anche, ovviamente, modificando il procedimento di
accertamento;
che, peraltro, non può non rilevarsi che la normativa censurata
senza dubbio risponde ai criteri (art. 10, I e II comma, n. 11
legge-delega) della semplificazione dei rapporti tributari e del
perfezionamento del sistema delle sanzioni; e che, sul punto della
tutela del contribuente, possono ripetersi le considerazioni già
svolte;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10, II comma n. 11, e 11, II comma, n. 6
della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sollevate, in riferimento
all'art. 76 Cost., dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì
e di II grado di Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58, I e II comma, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost.,
dalle Commissioni tributarie di I grado di Forlì e di II grado di
Cuneo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente e redattore: SAJA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte