Ordinanza n. 45/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1994 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 533legge 217/1990
- art. 535legge 217/1990
- art. 619legge 217/1990
- art. 3legge 217/1990
- art. 24legge 217/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619
(rectius: 691) - 693 del codice di procedura penale, in relazione
alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese
dello Stato per i non abbienti) ed al d.m. 3 novembre 1990, n. 327
(Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), promosso
con ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a
carico di Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 465 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 1993 il g.i.p. presso la
Pretura di Torino - nel corso dell'incidente di esecuzione promosso
da Confalonieri Giancarlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato
nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna) avverso
l'intimazione di pagamento (tra l'altro) della somma L. 484.000
versate dall'Erario al difensore del medesimo quale onorario per
l'attività di difesa svolta in giudizio - ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619
(rectius: 691) - 693 c.p.p. in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.
217 ed al d.m. 3 novembre 1990 n. 327 per contrasto con gli artt. 3 e
24, comma 3, Cost.;
che - secondo il giudice rimettente - è pregiudiziale alla
decisione dell'incidente proposto stabilire se e in che misura il non
abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato
sia tenuto a rimborsare lo Stato e se, in caso di risposta
affermativa, il rimborso debba esser limitato alle spese di giustizia
o se debba intendersi esteso anche a quanto anticipato dallo Stato
per il patrocinio del difensore;
che, prosegue lo stesso giudice, in caso di risposta affermativa
ad entrambi tali quesiti occorre verificare la sospetta violazione
sia del principio di eguaglianza (perché i non abbienti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato verrebbero ad essere
ingiustificatamente distinti in base ad un dato estraneo e, a tal
fine, non rilevante, qual è quello della conclusione del
procedimento penale con sentenza di condanna o di assoluzione), sia
del diritto di difesa (che deve essere inteso non solo come
possibilità di agire e difendersi nel corso del procedimento penale,
ma anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi
all'Erario qualora ci sia stata l'ammissione ad usufruire
dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato senza che tale
esonero possa dipendere dall'esito del giudizio penale);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per l'inammissibilità della questione di
costituzionalità (perché la disciplina censurata inerisce a norme
applicabili nel corso del giudizio di merito e non rilevanti in sede
di incidente di esecuzione) e comunque per la sua infondatezza;
Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione
di costituzionalità fondata su un'alternativa interpretativa in
ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione;
che è costante giurisprudenza di questa Corte che è "compito
del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della
questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il
quesito di costituzionalità in modo non alternativo" (ord. n. 207
del 1993; ord. n. 285 del 1992; sent. n. 473 del 1989; sent. n. 472
del 1989);
che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente
ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (sent. n.
166 del 1992; sent. n. 242 del 1990);
che pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile
(risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di
inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata
dall'Avvocatura di Stato);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del
codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.
217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non
abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre
1990 n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello
Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte