Art. 535 c.p.p.
Condanna alle spese
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((...)). (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69)). Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.
Testo vigente dal 4 luglio 2009, tuttora in vigore · versione 169 su Normattiva