Ordinanza n. 45/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 236legge 354/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2,
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
30-bis quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza
emessa il 27 maggio 1998 dal Tribunale di sorveglianza di
Caltanissetta sull'istanza proposta da Salvatore David La Franca,
iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta,
chiamato a decidere sul reclamo proposto da un detenuto in espiazione
di pena contro il rigetto di un'istanza di permesso premio, con
ordinanza emessa il 27 maggio 1998 ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2,
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
30-bis, quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà);
che l'art. 236 delle norme di coordinamento del codice di
procedura penale prevede che nelle materie di competenza del
tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni
processuali della legge n. 354 del 1975, le quali disciplinano il
procedimento di reclamo al tribunale di sorveglianza (art. 30-bis,
quarto comma, da applicare ai permessi premio per il richiamo
espresso dell'art. 30-ter, comma 7), stabilendo che il giudice
competente provvede, assunte, se del caso, sommarie informazioni,
entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo;
che queste disposizioni - denunciate nella parte in cui non
consentirebbero di applicare gli artt. 666 e 678 del codice di
procedura penale, i quali, per il procedimento di esecuzione,
prevedono che sia dato avviso all'interessato ed al suo difensore
dell'udienza in camera di consiglio, con un termine per comparire -
violerebbero: a) l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole
disparità di trattamento del detenuto che ha proposto reclamo in
materia di permessi premio o che è parte negli altri procedimenti di
sorveglianza, per i quali varrebbero, invece, le garanzie proprie
della giurisdizione, assicurate, appunto, dagli artt. 666 e 678 cod.
proc. pen; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perché
il procedimento di decisione del reclamo non consentirebbe di dare
comunicazione dell'udienza all'interessato ed al suo difensore, così
ledendo il diritto alla difesa ed il contraddittorio, in un
procedimento al quale dovrebbe sempre partecipare, ad avviso del
giudice rimettente, il solo pubblico ministero; c) l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, in quanto la mancanza di garanzie proprie
della giurisdizione nel procedimento di decisione del reclamo
violerebbe il principio della funzione rieducativa della pena;
che il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto
legislativo n. 271 del 1989, 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e
30-bis della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non
consentivano l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di
procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del
magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione
il periodo trascorso in permesso premio (sentenza n. 53 del 1993); lo
stesso giudice ritiene che analoghe ragioni debbano portare,
attraverso una pronuncia di incostituzionalità, all'applicazione
della medesima disciplina anche al procedimento di reclamo in materia
di permessi premio;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che, nel procedimento per la decisione sul reclamo
proposto dal detenuto contro il rigetto dell'istanza di permesso
premio, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, fissando
l'udienza in camera di consiglio, ha disposto che ne fosse dato
avviso, oltre che al procuratore generale, anche all'interessato ed
al suo difensore, facendo così applicazione di regole, desunte dal
sistema, che assicurano, in una delle forme possibili, il diritto di
difesa ed il contraddittorio, garantiti anche nel procedimento di
reclamo in materia di permessi premio, come del resto ha di recente
ritenuto la Corte di cassazione, affermando che in tale materia
trovano applicazione le norme relative al procedimento in camera di
consiglio (artt. 666 e 678 cod. proc. pen.);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata
prospettata sulla base di un'interpretazione delle norme denunciate
diversa da quella seguita dal giudice rimettente e già applicata nel
procedimento principale (cfr. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 237 del
1996).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 236, comma 2, del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), 30-bis
quarto comma, e 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbrazio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte