Ordinanza n. 45/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 1Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
- art. 737d.lgs. 286/1998
- art. 14d.P.R. 394/1999
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, 4 e
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con
ordinanze emesse il 15 gennaio 2001 (n. 8 ordinanze) e il 21 aprile
2001 (n. 6 ordinanze) dal Tribunale di Milano, in composizione
monocratica, rispettivamente iscritte dal n. 330 al n. 337 e dal
n. 757 al n. 762 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19 e n. 39, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con otto ordinanze in data 15 gennaio 2001 (r.o. da
n. 330 a n. 337 del 2001) e con sei ordinanze in data 21 aprile 2001
(r.o. da n. 757 a n. 762 del 2001), tutte di analogo contenuto, il
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e
5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
che il remittente riferisce di essere chiamato a convalidare,
all'esito di udienza camerale trattata secondo il rito disciplinato
dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, il
provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento
alla frontiera;
che, sull'assunto che il trattenimento nei centri previsto
dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisca una forma di
"detenzione amministrativa" comparabile alla custodia in carcere, il
Tribunale di Milano, di tale decreto, denuncia:
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea
e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. cod. proc.
civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe "manifestamente
inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e
dell'esplicazione delle difese";
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni
addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento
all'esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e, sotto
un diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate
dallo straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di
espulsione;
l'art. 14, comma 3, unitamente all'art. 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui non prevederebbero
l'obbligo di avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia,
contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del
trattenimento;
l'art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe
un limite massimo anche per il cumulo di vari periodi successivi di
trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e,
conseguentemente, impedirebbe al giudice di accertare se quel limite
sia stato superato;
l'art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al
giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del
trattenimento, tenendo conto delle concrete circostanze del caso e
bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e
della salvaguardia della libertà personale dello straniero;
che in tutte le ordinanze di rimessione il giudice a quo,
contestualmente alla proposizione delle anzidette questioni di
legittimità costituzionale, ha ordinato l'immediato rilascio dello
straniero, il cui trattenimento è oggetto del giudizio di convalida;
che è intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile proprio a causa dell'avvenuto rilascio degli stranieri,
che avrebbe comportato l'esaurimento della funzione decisoria alla
quale il remittente, nei singoli giudizi, era chiamato;
che, quanto alla censura che si appunta sull'art. 20 del
d.P.R. n. 394 del 1999, la difesa erariale osserva che l'atto nel
quale tale disposizione è contenuta, di natura regolamentare, è
privo del requisito della forza di legge e pertanto non può
costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad
opera di questa Corte;
che, in ogni caso, ad avviso dell'Avvocatura, le questioni
sarebbero infondate, in quanto il trattenimento nei centri di
permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e di
soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le
disposizioni censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra
l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e quella di
tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l'Avvocatura dello Stato, anche a
ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla sfera della
libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico
sull'immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell'art. 13 della
Costituzione e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore
per aver adottato il rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ.,
che non risulterebbe inadeguato alle esigenze di tutela della persona
trattenuta.
Considerato che le ordinanze propongono la medesima questione e i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che in tutti gli atti instaurativi del presente giudizio, il
remittente, nel promuovere questione di legittimità costituzionale,
ha espressamente disposto l'immediato rilascio della persona
trattenuta, sicché ricorre la medesima fattispecie sulla quale
questa Corte, con le ordinanze n. 387 e 297 del 2001, si è
pronunciata nel senso della manifesta inammissibilità per difetto
del requisito della incidentalità;
che la censura rivolta nei confronti dell'art. 20 del d.P.R.
n. 394 del 1999 è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che si
tratta di disposizione regolamentare, inidonea a radicare la
competenza di questa Corte nel giudizio incidentale sulle leggi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero) e dell'art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
(Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), sollevata, in
riferimento agli art. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal
Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte