Ordinanza n. 450/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 575/1965
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo e terzo
comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni contro la
mafia), nel testo modificato ed integrato dalle leggi 13 settembre
1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia"), e 23 dicembre 1982, n. 936 ("Integrazioni e modifiche alla
legge 13 settembre 1982, n. 646 (1) in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa"), promossi con ordinanze emesse il 7 novembre
1985 dal TAR per la Lombardia - Sede di Milano e il 28 gennaio 1987
dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia (n.
2 ordinanze), iscritte rispettivamente al n. 316 del registro
ordinanze 1986 e ai nn. 204 e 205 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima
serie speciale, dell'anno 1986 e n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione Sicilia, con due analoghe ordinanze emesse entrambe il 28
gennaio 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,
primo e terzo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo
modificato ed integrato dalle leggi nn. 646 e 936 del 1982, nella
parte in cui, nel disciplinare gli effetti conseguenti
all'applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza
speciale a soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo
mafioso, "stabilisce in via permanente la preclusione assoluta al
rilascio di licenze, concessioni ed iscrizioni, ovvero, se
intervenuta, la revoca di diritto dei suddetti provvedimenti ove
illegittimamente o erroneamente adottati";
che la stessa norma è stata altresì denunciata, in riferimento
agli artt. 3, 4, 41 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, sede di Milano, con ordinanza emessa il 7
novembre 1985;
che i giudici a quo dubitano della compatibilità del vigente
sistema normativo con i principi costituzionali della ragionevolezza,
della imparzialità del diritto al lavoro, della umanità del sistema
sanzionatorio nonché con le finalità rieducative delle misure di
prevenzione e con la libertà di iniziativa economica privata in
quanto il sistema stesso configura le dette sanzioni amministrative
come conseguenze permanenti della misura di sicurezza "senza la
previsione di un termine di durata (sia pure rapportato ad un
multiplo della durata della misura di prevenzione) e, comunque, senza
la previsione di una scadenza eventualmente suscettibile di
provocare, da parte dell'autorità giudiziaria, un riesame della
situazione di pericolosità a suo tempo affermata con la
sottoposizione alla misura di prevenzione", anche in riferimento alla
oggettiva gravità della trasgressione ed al possibile intervenuto
mutamento di condotta;
che in tutti i giudizi di costituzionalità ha spiegato
intervento l'Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, instando per la declaratoria
di inammissibilità o infondatezza della sollevata questione;
Considerato che, essendo denunciata la stessa disposizione sotto
profili sostanzialmente identici, i giudizi vanno riuniti e decisi
con un'unica pronuncia;
che, a sostegno della prospettata inammissibilità della
questione, correttamente l'Avvocatura dello Stato assume che essendo
dagli stessi giudici remittenti individuata la violazione
dell'ordinamento costituzionale non nella presenza di una norma
determinata ma nella lacuna costituita dall'omessa previsione di un
termine di durata delle conseguenze riflettentesi sullo status di chi
sia stato colpito dalla misura di prevenzione, senza peraltro
indicare alcun preciso parametro di comparazione - alla Corte
costituzionale viene sostanzialmente richiesto di operare
un'integrazione del sistema normativo con la indicazione di limiti
temporali degli effetti di cui si tratta, e di attribuzione di poteri
al giudice penale, una integrazione cioè che implica scelte
discrezionali fra più soluzioni possibili il che compete in via
esclusiva al legislatore;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
inammissibile, giusta il costante indirizzo di questa Corte in
materia;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, primo e terzo comma, legge 31 maggio
1965, n. 575 ("Disposizioni contro la mafia"), nel testo modificato
ed integrato dalle leggi nn. 646 ("Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965,
n. 575. Integrazione di una commissione parlamentare sul fenomeno
della mafia") e n. 936 ("Integrazioni e modifiche alla legge 13
settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa") del 1982, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione Sicilia ed in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 Cost. dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano,
con le ordinanze nn. 204 e 205 del 1987 e n. 316 del 1986.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte