Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 27legge 223/1991

citata

  • art. 1legge 193/1984
  • art. 2legge 193/1984

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge

23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,

mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive

della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni

in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il

13 febbraio 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento civile

vertente tra Favaretto Luciano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 331 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'I.N.P.S.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo

De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti

dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla

corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il pretore

di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, sollevava in

riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991,

n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della

Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non estende ai

titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione

dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori

non invalidi;

che a giudizio del rimettente, secondo l'ordinamento vigente,

informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei

trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione

d'invalidità a carico dell'I.N.P.S., non può in alcun caso

sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto,

ed i contributi versati precedentemente o successivamente,

conferiscono ad esso il solo diritto a supplementi della pensione in

godimento;

che la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità

dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori

non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più

bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto con i

principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della

Costituzione;

che con ordinanza n. 424 del 1996, questa Corte dichiarava la

manifesta inammissibilità della questione di cui sopra, atteso il

difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla

rilevanza;

che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il pretore

di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuovamente sollevato

la questione di legittimità costituzionale precisando, ad

integrazione della precedente ordinanza di rimessione, che il

ricorrente risultava, al momento del pensionamento, dipendente di una

delle imprese industriali destinatarie della previdenza di cui alla

norma impugnata; e che l'anzianità contributiva era di misura

superiore a quella prevista dalla legge;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il ricorrente, concludendo nella prima memoria per

l'accoglimento della questione, mentre nella seconda memoria,

depositata in prossimità dell'udienza pubblica, per una pronuncia

interpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico;

che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di

infondatezza della sollevata questione.

Considerato che questa Corte nella precedente ordinanza n. 424 del

1996 fece anche riferimento alla sua costante giurisprudenza

(sentenza n. 193 del 1995; ordinanza n. 327 del 1994), secondo cui la

non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle

circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della

controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di

legittimità costituzionale;

che, nonostante il giudice a quo abbia nella sua seconda

ordinanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non

risultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere la

questione costituzionale; il primo dei quali è lo status del

soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo

rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della

pensione di invalidità e soprattutto al momento della successiva

istanza di prepensionamento;

che inoltre non risulta l'esatta situazione di invalidità o

inabilità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in

materia pensionistica (in modo specifico dell'art. 1, quarto comma,

della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'art. 1, decimo comma, e art.

2, primo e quinto comma della legge 12 giugno 1984, n. 222);

né risulta se la proposta istanza di prepensionamento sia stata

seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla

legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà;

che infine la motivazione dell'ordinanza è carente - anche ai

fini della rilevanza - in ordine sia alla prima richiesta di ottenere

un supplemento della misura della pensione di invalidità senza

sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive

precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione

giurisprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico

(sentenze della Corte di cassazione n. 8820 del 1992; n. 5299 del

1993; n. 9858 del 1995; n. 1821 del 1998);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991,

n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,

trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della

comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in

materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte