Ordinanza n. 450/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27legge 223/1991
usata come parametro
citata
- art. 1legge 193/1984
- art. 2legge 193/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive
della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il
13 febbraio 1998 dal pretore di Venezia nel procedimento civile
vertente tra Favaretto Luciano e l'I.N.P.S., iscritta al n. 331 del
registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Favaretto Luciano e dell'I.N.P.S.
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Favaretto Luciano, Carlo
De Angelis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti
dell'I.N.P.S., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla
corresponsione del trattamento anticipato di anzianità, il pretore
di Venezia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1995, sollevava in
riferimento agli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della
Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) nella parte in cui non estende ai
titolari di pensione d'invalidità il beneficio della maggiorazione
dell'anzianità contributiva ivi previsto in favore dei lavoratori
non invalidi;
che a giudizio del rimettente, secondo l'ordinamento vigente,
informato ai principi dell'alternatività ed unitarietà dei
trattamenti pensionistici, il lavoratore che ottiene la pensione
d'invalidità a carico dell'I.N.P.S., non può in alcun caso
sostituirla con altra prestazione relativa a diverso evento protetto,
ed i contributi versati precedentemente o successivamente,
conferiscono ad esso il solo diritto a supplementi della pensione in
godimento;
che la mancata estensione ai titolari di pensione d'invalidità
dei benefici previsti dalla norma impugnata in favore dei lavoratori
non invalidi, riserverebbe alla categoria di lavoratori più
bisognosi di tutela un trattamento meno favorevole in contrasto con i
principi costituzionali di cui agli artt. 3, 32 e 38 della
Costituzione;
che con ordinanza n. 424 del 1996, questa Corte dichiarava la
manifesta inammissibilità della questione di cui sopra, atteso il
difetto di motivazione del provvedimento di rimessione sulla
rilevanza;
che con successivo provvedimento del 13 febbraio 1998, il pretore
di Venezia, nello stesso giudizio originario, ha nuovamente sollevato
la questione di legittimità costituzionale precisando, ad
integrazione della precedente ordinanza di rimessione, che il
ricorrente risultava, al momento del pensionamento, dipendente di una
delle imprese industriali destinatarie della previdenza di cui alla
norma impugnata; e che l'anzianità contributiva era di misura
superiore a quella prevista dalla legge;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il ricorrente, concludendo nella prima memoria per
l'accoglimento della questione, mentre nella seconda memoria,
depositata in prossimità dell'udienza pubblica, per una pronuncia
interpretativa nel senso della mutabilità del titolo pensionistico;
che nel giudizio è intervenuto anche il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, insistendo per la declaratoria di inammissibilità o di
infondatezza della sollevata questione.
Considerato che questa Corte nella precedente ordinanza n. 424 del
1996 fece anche riferimento alla sua costante giurisprudenza
(sentenza n. 193 del 1995; ordinanza n. 327 del 1994), secondo cui la
non adeguata motivazione dell'ordinanza di rimessione sulle
circostanze di fatto, ovvero su di un punto decisivo della
controversia, impedisce di valutare la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale;
che, nonostante il giudice a quo abbia nella sua seconda
ordinanza integrato il primo provvedimento di rimessione, non
risultano tuttavia ancora chiariti elementi necessari per decidere la
questione costituzionale; il primo dei quali è lo status del
soggetto interessato per quanto riguarda la permanenza del suo
rapporto di lavoro alla data (non indicata) della concessione della
pensione di invalidità e soprattutto al momento della successiva
istanza di prepensionamento;
che inoltre non risulta l'esatta situazione di invalidità o
inabilità del soggetto stesso, tenuto conto del quadro normativo in
materia pensionistica (in modo specifico dell'art. 1, quarto comma,
della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'art. 1, decimo comma, e art.
2, primo e quinto comma della legge 12 giugno 1984, n. 222);
né risulta se la proposta istanza di prepensionamento sia stata
seguita dall'adempimento dei vari passaggi procedurali previsti dalla
legge per rendere operativo l'esercizio di detta facoltà;
che infine la motivazione dell'ordinanza è carente - anche ai
fini della rilevanza - in ordine sia alla prima richiesta di ottenere
un supplemento della misura della pensione di invalidità senza
sostituire il titolo di detta pensione, sia alle successive
precisazioni della parte in corrispondenza della evoluzione
giurisprudenziale in materia di mutamento del titolo pensionistico
(sentenze della Corte di cassazione n. 8820 del 1992; n. 5299 del
1993; n. 9858 del 1995; n. 1821 del 1998);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991,
n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della
comunità Europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 32 e 38 della Costituzione, dal pretore di Venezia con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte