Ordinanza n. 451/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 72r.d. 12/1941
- art. 22d.P.R. 449/1988
- art. 1d.P.R. 449/1988
- art. 162d.lgs. 15/1990
- art. 162Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
- art. 1d.lgs. 15/1990
usata come parametro
citata
- art. 108Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72
dell'Ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988
n. 449 e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15),
e dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271,
promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Bergamo
- Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di
Bondioli Flavio, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il Pretore di Bergamo ha sollevato, in riferimento
agli artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento
giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come
modificato dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e
dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), nonché
dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nella
parte in cui dette norme prevedono che le funzioni del pubblico
ministero, nell'udienza dibattimentale penale, possano essere
delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte si è già più volte pronunciata sul
punto (v. sentt. n. 123 del 1970 e n. 172 del 1987), affermando che
l'art. 102 della Costituzione non vale ad escludere l'ammissibilità
del conferimento a persone estranee all'ordine giudiziario di compiti
attinenti all'amministrazione della giustizia, secondo quanto prevede
l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, (cfr. sent. n. 123 del
1970), e che pertanto nessun contrasto può cogliersi tra l'art. 72
dell'Ordinamento giudiziario e la norma costituzionale invocata;
che, anche in riferimento all'art. 106, primo e secondo comma
della Costituzione, la citata decisione ha escluso ogni possibilità
di contrasto perché, non essendo le persone di volta in volta
chiamate a rappresentare il pubblico ministero inquadrate
nell'organizzazione giurisdizionale, né inserite nell'ordine
giudiziario, non possono trovare applicazione le disposizioni
concernenti la nomina per concorso e la possibilità di nomina anche
elettiva di magistrati onorari;
che va del pari escluso ogni contrasto con l'art. 112 della
Costituzione, il quale afferma l'obbligatorietà dell'esercizio
dell'azione penale, ma non anche l'esclusiva spettanza della stessa
al pubblico ministero, né tanto meno offre indicazione alcuna nel
senso che non siano ammissibili casi di giurisdizione senza azione
(v. sentenza n. 123 del 1970, e cfr. anche la sentenza n. 333 del
1990, che ha dichiarato infondata, sotto ulteriori profili, questione
analoga a quella sollevata dal Pretore di Bergamo);
che l'ordinanza di rimessione non prospetta elementi di novità
delle norme censurate (in ordine alle recenti modifiche apportate dal
legislatore) che rendano necessario il riesame dei principi fin qui
espressi;
che pertanto anche la sollevata questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 72 dell'Ordinamento giudiziario, approvato
con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come modificato dall'art. 22
del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 449 e dall'art. 1 del decreto
legislativo 2 febbraio 1990 n. 15), e dell'art. 162 del decreto
legislativo 28 luglio 1989 n. 271, sollevata, in riferimento agli
artt. 102, 106 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte