Ordinanza n. 453/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il
6 giugno 1984 ed il 28 novembre 1984 dal Pretore di Fermo, iscritte
rispettivamente ai nn. 785 e 784 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie
speciale, dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Fermo, con ordinanze del 6 giugno e del
28 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 25, secondo comma,
Cost., dell'art. 217, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa) nella parte in cui punisce l'imprenditore fallito che
ha tenuto le scritture contabili "in maniera irregolare", sotto il
profilo che tale generica dizione non permetterebbe al giudice di
stabilire di quale irregolarità si tratti (se di fatto o normativa)
e quali norme dell'ordinamento vadano richiamate e pertanto non
permetterebbe di qualificare legislativamente la tipicità dei fatti
che concretano l'elemento materiale e normativo della fattispecie;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che è giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di reati
a forma libera, che il principio di legalità non è violato quando
il legislatore, per l'individuazione del fatto-reato, ricorre a
concetti extragiuridici diffusi e generalmente compresi nella
collettività nella quale il giudice opera (cfr. sentt. n. 42 del
1972, n. 191 del 1970, n. 49 del 1980, ordd. nn. 159, 169 e 194 del
1983, ord. n. 5 del 1984);
che nella specie, inoltre, poiché la norma fa riferimento agli
obblighi imposti all'imprenditore dal codice civile, e in particolare
dagli artt. 2214 e segg., il legislatore è in realtà ricorso a
concetti giuridici tali da porre l'obbligato nella condizione di
conoscere il divieto che forma oggetto della norma incriminatrice,
così che la fattispecie non è indeterminata ed anzi il fatto reato
risulta individuato con precisione;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 217, secondo
comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta ammministrativa) sollevata, in riferimento agli
artt. 24 e 25, secondo comma, Cost., dal Pretore di Fermo con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:453 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte