Ordinanza n. 455/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 80-bisTesto unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 142legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 80Testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla
circolazione stradale), quale introdotto dall'art. 142 della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 20 novembre 1982 dal Pretore di Padova, iscritta
al n. 100 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 20 novembre
1982, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale introdotto
dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in
cui, in caso di condanna per il reato di guida senza patente,
prescrive la confisca obbligatoria del veicolo già appartenente al
guidatore abusivo";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le censure sono state dedotte negli atti
preliminari al dibattimento, quando ancora era meramente eventuale la
necessità di applicare la norma denunciata, dovendo, per il reato
previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393, la misura della confisca irrogarsi solo "con la
sentenza di condanna" e, quindi, al termine del dibattimento;
e che, pertanto, la questione appare proposta prematuramente,
con conseguente difetto del requisito della rilevanza (v. sentenze n.
300 del 1983, n. 117 del 1984, n. 140 del 1984, n. 254 del 1985,
ordinanze n. 76 del 1987 e n.394 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
quale introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal Pretore di Padova con ordinanza del 20
novembre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte