Ordinanza n. 455/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 13 agosto
1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.
Istituzione di una Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia)
promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1986 dal Tribunale di
Palermo, iscritta al n. 630 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57, 1ª serie speciale
dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo
ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo
comma e 42, terzo comma, Cost., questione di legittimità
costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed
integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962,
n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una Commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia) nella parte in cui non
consente, a fronte del provvedimento di confisca a carico di persone
sospettate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, che siano
tutelati i diritti dei terzi incolpevoli;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza
della questione;
Considerato che l'ordinanza di rimessione rivela gravi lacune, in
quanto, anzi tutto, omette di indicare puntualmente la disposizione
impugnata e fa riferimento genericamente alla legge n. 646 del 1982;
che l'ordinanza medesima, peraltro, pur richiedendo un
intervento additivo, non precisa i limiti dell'intervento medesimo,
tralasciando di indicare quali siano i "terzi incolpevoli", i diritti
dei quali occorrerebbe tutelare;
che, inoltre, non viene delineato il tipo di protezione che
andrebbe riconosciuto ai terzi per conformare la legge n. 646 del
1982 ai principii costituzionali invocati;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 13 settembre 1982, n. 646
(Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) sollevata, in
riferimento agli artt. 25, terzo comma, 27, primo comma e 42, terzo
comma, Cost., dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte