Ordinanza n. 455/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 18 febbraio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di La Rocca
Carmelo, iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, nel
procedimento penale a carico di La Rocca Carmelo, con ordinanza del
18 febbraio 1991, ha sollevato, per la seconda volta, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
procedura penale, nella parte in cui è detto che la sentenza non ha
efficacia nei giudizi civili o amministrativi, pur essendo la stessa
equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi dell'ultimo inciso
del detto comma;
che, a parere del remittente, la norma censurata sarebbe
anzitutto in contrasto con la direttiva n. 22 della legge di delega
16 febbraio 1987, n. 81, che evidenzia il vincolo per il giudice
civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, nella
sentenza penale irrevocabile, limitatamente alla sussistenza del
fatto, all'affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia
commesso, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste
in grado di partecipare al processo penale;
che, inoltre, sarebbe violato l'art. 97 della Costituzione in
quanto la definizione della causa civile subirebbe un inspiegabile
ritardo, nonché gli artt. 2 e 3 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
la quale ha concluso per la infondatezza della questione.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 443 del 1990, ha
già dichiarato la questione, ora di nuovo sollevata, inammissibile
e, con l'ordinanza n. 564 del 1990, manifestamente inammissibile, in
quanto la norma che nega alla sentenza prevista dall'art. 444,
secondo comma, del codice di procedura penale efficacia nei giudizi
civili o amministrativi, riguardando le parti di questi giudizi, non
potrebbe mai trovare applicazione in un giudizio penale come è il
giudizio a quo;
che, inoltre, nel giudizio con applicazione della pena a
richiesta delle parti, il giudice, se vi è costituzione di parte
civile, non deve decidere sulla relativa domanda;
che detta previsione, diretta ad incentivare il tipo di giudizio
di cui trattasi, rientra nel potere discrezionale del legislatore;
che non è sindacabile nel giudizio di legittimità
costituzionale siccome non costituisce mero arbitrio;
che la previsione contenuta nello stesso articolo impugnato
della equiparazione della sentenza a una pronuncia di condanna
obbedisce a finalità di natura strettamente penalistica;
che i profili nuovi dedotti dal giudice remittente non sono tali
da fondare una decisione della questione diversa dalla declaratoria
di manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, della
Costituzione, sollevata dal Giudice delle indagini preliminari presso
il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:455 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte