Ordinanza n. 456/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 508/1988
usata come parametro
citata
- art. 2legge 656/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1991 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Masciadri
Silvana ed altro e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 184 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Masciadri Silvana ed altro e
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in grado d'appello promosso
da Silvana Masciadri e Luca Degli Innocenti, invalidi civili totali,
nei confronti del Ministero dell'Interno - al fine di ottenere - in
riforma della sentenza di primo grado - che l'importo dell'indennità
di accompagnamento ad essi spettante in virtù dell'art. 2, comma
terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 fosse equiparato a quello
dell'indennità corrisposta agli invalidi di guerra di cui alla
tabella E, lettera A bis, n. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, i
ricorrenti appellanti hanno sollevato eccezione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 2, comma terzo, della legge n. 508
del 1988;
che tale eccezione veniva fondata sulla considerazione che a
parità di bisogno deve corrispondere una parità di prestazioni
assistenziali, il ché del resto era stato riconosciuto dal
legislatore che con le leggi nn. 18 del 1980 e 392 del 1984 aveva
parificato l'importo dell'indennità per le due situazioni;
che pertanto l'abbandono da parte dell'art. 2, comma terzo,
della legge n. 508 del 1988 della parità di trattamento, appariva
irragionevole e lesiva dell'art. 3 Cost. nonché dell'art. 38 Cost.
non essendo stato riconosciuto ai ricorrenti il trattamento dovuto a
cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi per vivere;
che il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 2 dicembre 1991
dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre
1988, n. 508 nella parte in cui attribuisce agli invalidi civili di
cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 una indennità di
accompagnamento inferiore a quella prevista per gli invalidi di
guerra dalla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge 6 ottobre
1986, n. 656;
che nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione
sollevata venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;
che si sono altresì costituite le parti private con il
patrocinio dei professori Paolo Barile, Stefano Grassi e Carlo
Mezzanotte chiedendo l'accoglimento della questione di
costituzionalità sollevata dal Tribunale di Firenze;
Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato ha in via
preliminare rilevato che la prospettazione della questione di
costituzionalità da parte del Tribunale di Firenze appare viziata da
perplessità, non avendo i giudici remittenti espresso con chiarezza
una propria scelta interpretativa in ordine alla natura
dell'indennità regolata dalla norma in questione;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità così proposta
dall'Avvocatura dello Stato appare fondata, in quanto i giudici a
quibus pur affermando che la diversità di trattamento riservato alla
indennità di accompagnamento per gli invalidi civili sarebbe
giustificata ove a detto istituto dovesse attribuirsi natura anche
risarcitoria, non hanno poi espresso in modo chiaro la loro opzione
interpretativa in proposito;
che pertanto la mancanza di una scelta interpretativa chiara
circa la natura dell'istituto, considerata dagli stessi remittenti
pregiudiziale ai fini di ritenere giustificata o meno la diversità
di trattamento lamentata dalle parti private costituisce evidente indice di perplessità nella prospettazione della questione, sì che
questa, per costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi
inammissibile (per tutte, da ultimo, sentenza n. 187 del 1992 e
ordinanza n. 317 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme
integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili,
ai ciechi civili ed ai sordomuti) in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:456 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte