Ordinanza n. 457/1992
Altra decisione · depositata il 17/11/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
citata
- art. 2729Codice civile
- art. 2legge 17/1985
- art. 53legge 413/1991
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 29, della
legge 17 febbrario 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in
materia di IVA e di imposte sul reddito e disposizioni relative
all'Amministrazione finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 7
febbraio 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di
Alessandria sul ricorso proposto da Corradini Gianfranco contro
l'Ufficio IVA di Alessandria, iscritta al n. 237 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 1991, la Commissione
tributaria di primo grado di Alessandria, chiamata a pronunciarsi
sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato
nei confronti di Gianfranco Corradini, dal locale Ufficio I.V.A. ai
sensi dell'art. 2 n. 29 della l. 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato
della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui
questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni
dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente da
quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt.
54, 55 d.P.R. 1972 n. 633" e, cioè, pur quando non risultino
infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture -
"determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura
superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da
uno o più degli elementi" nella stessa disposizione elencati, quali
"dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni
strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli
addetti";
che, ad avviso del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei
dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e
l'assenza in essi dei requisiti di "gravità, precisione e
concordanza" richiesti dall'art. 2729 cod. civ. in tema di
presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei
precetti della capacità contributiva e di progressività
dell'imposta (art. 53, comma primo e secondo, Cost.), dell'art. 24
(per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare
una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria
discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori
autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991,
n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie
di valutazione;
che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al
giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del
citato ius superveniens (vedi già ord. n. 231 del 1992);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:457 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte