Ordinanza n. 458/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37r.d. 148/1931
usata come parametro
citata
- art. 6legge 146/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo
comma, n. 5, e dell'art. 44 del regio-decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico
del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna
in regime di concessione), all. A, promosso con ordinanza emessa il
13 marzo 1992 dalla Pretura circondariale di Napoli - Sezione
distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra
F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. ed E.T.P. S.p.a., iscritta al n. 247 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Napoli - Sezione distaccata di
Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra la Federazione
Nazionale Autonoma dei Lavoratori dei Trasporti, associata alla
Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, in persona del
segretario provinciale pro-tempore, e l'Ente Provinciale Tranvie
S.p.a., diretto ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del
comportamento del convenuto e l'annullamento della sanzione del
mutamento delle mansioni e della retrocessione con perdita della
qualifica inflitta al dipendente Coppola Salvatore ai sensi degli
artt. 37, primo comma, n. 5, e 44 del regolamento all. A al regio-decreto n. 148 del 1931, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dei suddetti articoli;
che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli
artt. 35, primo comma, e 3 della Costituzione, in quanto non sarebbe
tutelata la corretta ed equa utilizzazione della capacità lavorativa
del lavoratore la quale si estrinseca proprio nella qualifica e
sarebbe attuata una disparità di trattamento con tutti gli altri
lavoratori dipendenti per i quali la legge non prevede la
possibilità della perdita della qualifica raggiunta, quale
particolare tipo di sanzione disciplinare;
che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso per la inammissibilità della questione per
mancanza di rilevanza se il ricorso fosse diretto contro un
comportamento antisindacale e per difetto di giurisdizione del Pretore se, invece, fosse diretto anche contro la sanzione, o quanto
meno per la infondatezza, in quanto da nessuna norma costituzionale
emerge un limite al potere disciplinare del datore di lavoro;
Considerato che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale vigente,
alla stregua dell'art. 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ove le
organizzazioni sindacali intendano ottenere non solo la repressione
della condotta antisindacale ma anche la rimozione dei provvedimenti
concretanti il detto comportamento (nella specie, la sanzione
disciplinare della retrocessione), la giurisdizione spetta al giudice
amministrativo (T.A.R. competente per territorio);
che nella specie, essendo il ricorso diretto contro l'una e
l'altra delle situazioni, il Pretore difetta di giurisdizione;
che tale difetto è rilevabile ictu oculi e che, pertanto, della
sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere
dichiarata la manifesta inammissibilità;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5, e 44
del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle
sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione),
all. A, sollevata, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 3
della Costituzione, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di
Pozzuoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte