Ordinanza n. 458/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 323Codice penale
- art. 289Codice di procedura penale
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 555Codice di procedura penale
- art. 555legge 234/1997
- art. 2legge 234/1997
usata come parametro
citata
- art. 375Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2,
del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2
della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del
codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289,
416 e 555 del codice di procedura penale), promossi con n. 2
ordinanze emesse il 12 ottobre 1998 dal pretore di Alba sezione
distaccata di Bra, nei procedimenti penali a carico di Giuseppe
Revello ed altro e di Giovanni Aimasso ed altro, iscritte ai nn. 288
e 289 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno
1999.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con due ordinanze di contenuto corrispondente tra
loro, emesse il 12 ottobre 1998, il pretore di Alba - sezione
distaccata di Bra - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 555, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato
dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica
dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e
degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), nella
parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio
emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito
dell'opposizione a decreto penale sia nullo qualora non sia preceduto
dall'invito all'imputato a presentarsi per rendere l'interrogatorio,
a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen;
che il rimettente è chiamato a pronunciarsi su eccezioni di
nullità dei decreti di citazione a giudizio sollevate dagli imputati
nei procedimenti principali per l'omissione dell'invito a
presentarsi;
che il Pretore, richiamando analoga questione già rimessa da
altro organo giudiziario all'esame della Corte (r.o. n. 572 del 1998,
sollevata dal pretore di Montepulciano), ravvisa una disparità di
trattamento tra imputati nell'iter processuale del giudizio
conseguente all'opposizione a decreto penale, nel quale il previo
invito a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. non è
effettuato, rispetto al differente svolgimento del giudizio
ordinario, nel quale invece detto invito, a seguito delle modifiche
apportate dalla citata legge n. 234 del 1997, è formulato;
che tale differenziazione, ritenuta dal pretore non giustificata
dalla specificità del rito per decreto - giacché comunque nei casi
anzidetti il processo sfocia nel giudizio dibattimentale -, sarebbe
inoltre lesiva delle garanzie difensive dell'imputato, poiché la
mancata effettuazione dell'interrogatorio susseguente all'invito
potrebbe sottrarre all'imputato stesso la facoltà di addurre
immediatamente le proprie difese, in modo da ottenere un
provvedimento di archiviazione ed evitare così la celebrazione del
giudizio dibattimentale;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che, richiamando l'atto di intervento
depositato in relazione all'analoga questione sollevata dal pretore
di Montepulciano, ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza
delle questioni.
Considerato che con due identiche ordinanze di rinvio il pretore
rimettente solleva un'unica questione di costituzionalità e che
pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, chiamata a pronunciarsi su questioni analoghe e riferite ai
medesimi parametri costituzionali, questa Corte ne ha già
dichiarato, con l'ordinanza n. 325 del 1999, la manifesta
infondatezza, rilevando a) che la richiesta di assimilazione del
procedimento per decreto a quello "ordinario" è contrastata dalla
eterogeneità degli atti per i quali la nullità, in caso di
omissione del previo invito, rispettivamente è prevista (il decreto
di citazione a giudizio) e si richiede che sia prevista (il decreto
che dispone il giudizio), trattandosi di atti diversi per
riferibilità (al pubblico ministero e al giudice, rispettivamente) e
per natura (atto di esercizio dell'azione penale e vocatio in ius
rispettivamente); b) che è pertanto da escludersi, alla stregua del
principio di uguaglianza, la riconduzione a unità delle due
discipline, mancandone l'indispensabile presupposto, cioè
l'omogeneità dei dati normativi; c) che, inoltre, la prospettazione
oggi nuovamente in esame produrrebbe, se accolta, effetti distorsivi
nel sistema, collocando un atto proprio della fase delle indagini
preliminari - l'invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, cod. proc.
pen. - nell'ambito della fase successiva all'esercizio dell'azione
penale, con ciò stesso contraddicendo l'obiettivo assunto dal
rimettente, cioè la finalità di evitare il giudizio; d) che neppure
è ravvisabile la menomazione delle garanzie difensive, posto che nel
procedimento per decreto lo svolgimento dei mezzi di difesa si ha
nella fase del giudizio susseguente all'opposizione al decreto
penale, il quale costituisce semplicemente lo strumento di
contestazione dell'addebito;
che, in mancanza di argomenti e profili nuovi o diversi che
possano indurre a un diverso orientamento (v. altresì, su questioni
affini, le ordinanze nn. 326 del 1999 e 432 del 1998), le questioni
sollevate devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del
codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della
legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice
penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e
555 del codice di procedura penale), sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Alba, sezione
distaccata di Bra, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:458 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte