Ordinanza n. 459/1999
Altra decisione · depositata il 23/12/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera dell'11 febbraio 1999 della Camera dei
Deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Tiziana Parenti nei confronti del dott. Antonio Di Pietro,
promosso dal Tribunale di Roma, sezione sesta penale, con ricorso
depositato il 16 giugno 1999 ed iscritto al n. 121 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, nel corso di un giudizio penale
a carico del deputato Tiziana Parenti per il reato di diffamazione a
mezzo stampa, con ordinanza emessa il 27 aprile 1999, ha promosso
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 febbraio
1999 con la quale, su conforme proposta della Giunta per le
autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti oggetto
dell'imputazione concernono opinioni espresse dal parlamentare
nell'esercizio delle sue funzioni e sono perciò insindacabili ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
che, ad avviso del ricorrente, dalla formulazione della norma
costituzionale emergerebbe chiaramente che l'immunità penale dei
membri del Parlamento è strettamente limitata alla loro attività
istituzionale, e che esulerebbe da tale previsione ogni altra loro
attività, sia pure in senso lato politica, svolta al di fuori di
tali funzioni;
che, secondo il Tribunale di Roma, nel caso in esame la Camera
dei deputati non avrebbe legittimamente esercitato il potere di
dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato,
in quanto la condotta addebitata all'on. Parenti - che consiste in
dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rese nel corso di una
intervista ad un organo di stampa - esulerebbe dall'esercizio delle
funzioni parlamentari intese in senso stretto;
che il ricorrente ritiene perciò che vi siano i presupposti per
sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dal
momento che, sotto il profilo soggettivo, il tribunale è competente
a decidere in ordine alla illiceità della condotta addebitata
all'on. Parenti, e che, sotto il profilo oggettivo, si verte in
ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
68, primo comma, della Costituzione ed alla lesione, da parte della
Camera dei deputati, di attribuzioni giurisdizionali
costituzionalmente garantite;
che il Tribunale di Roma chiede perciò alla Corte di dichiarare
che non spetta alla Camera dei deputati di deliberare che i fatti per
i quali pende il procedimento nei confronti dell'on. Parenti
concernono opinioni dalla stessa espresse nell'esercizio delle sue
funzioni di parlamentare e conseguentemente di annullare, per
violazione degli artt. 68, primo comma, 3, primo comma, 24, primo
comma, 101, secondo comma e 104, primo comma, Cost., la deliberazione
assunta in data 11 febbraio 1999.
Considerato che nella presente fase del giudizio, a norma dell'art.
37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
è chiamata a delibare, senza contraddittorio, se, nel concorso dei
requisiti soggettivi prescritti, e in quanto esista la materia di un
conflitto la cui decisione appartenga alla sua competenza, il ricorso
sia ammissibile, restando impregiudicata ogni altra decisione;
che, sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Roma è
legittimato a sollevare il conflitto, in quanto, come questa Corte ha
più volte affermato, i singoli organi giurisdizionali, in relazione
al carattere diffuso che connota il potere di cui fanno parte,
svolgono le loro funzioni in piena autonomia ed hanno perciò,
nell'esercizio della loro attività, assistita dalla garanzia
costituzionale, competenza a dichiarare definitivamente la volontà
del potere cui appartengono (cfr. da ultimo le ordinanze nn. 363 e
319 del 1999);
che, sempre secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
anche la Camera dei deputati è parimenti legittimata ad essere parte
del conflitto, posto che essa è competente a dichiarare in modo
definitivo la propria volontà in relazione all'ambito di
applicazione ai suoi componenti dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, dal momento che il ricorrente assume che la propria sfera
di attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata
illegittimamente lesa dalla citata deliberazione della Camera dei
deputati;
che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le norme
costituzionali che regolano la materia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso
indicato in epigrafe, dal Tribunale di Roma nei confronti della
Camera dei deputati;
Dispone:
a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della
presente ordinanza al Tribunale di Roma ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo
Presidente entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui
al punto a) per essere depositati nella cancelleria della Corte entro
il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l'art. 26,
terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:459 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte