Ordinanza n. 46/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/02/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 825/1971
usata come parametro
citata
- art. 1legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica
per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre
1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia sul
ricorso proposto da Ricci Nadia iscritta al n. 742 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 88 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di La Spezia,
con ordinanza emessa il 9 novembre 1979, ha impugnato, come emerge
dalla motivazione dell'ordinanza stessa, l'art. 4 della l. 9 ottobre
1971, n. 825, e l'art. 1, comma secondo, del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 599 - in quanto assoggettano i redditi di lavoro autonomo
all'imposta locale sui redditi - per contrasto con gli artt. 3, 53 e 35
della Costituzione;
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si è costituita,
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, con sentenza n. 42 del 1980, questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni,
"in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano
assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 35 Cost.,
con l'ordinanza in epigrafe - degli artt. 4 della l. 9 ottobre 1971, n.
825, e 1, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, già
dichiarati (nei limiti sopra indicati) costituzionalmente illegittimi,
con la sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte