Ordinanza n. 46/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 124r.d.l. 1827/1935
citata
- art. 35legge 138/1943
- art. 2d.l. 708/1947
- art. 10legge 1122/1955
- art. 2legge 138/1943
- art. 10legge 497/1951
- art. 76legge 1122/1955
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo
comma, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle
leggi sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di
Pescara sul ricorso proposto da Giosia Iachetti contro l'Intendenza
di Finanza di Pescara, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pescara
- nel corso di un giudizio promosso da un pensionato dello Stato, che
chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli sull'indennità di
buonuscita Enpas a titolo d'imposta di ricchezza mobile - con
ordinanza 28 novembre 1990 ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto
comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;
che, secondo il giudice a quo, detti articoli, esentando - di
regola - le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire,
contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost., per la disparità di
trattamento che ne deriverebbe, in relazione alla totale esenzione
prevista: a) dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv.
nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per le indennità di fine
rapporto erogate dall'Inps; b) dall'art. 35 della legge 11 gennaio
1943, n. 138, per i premi di fine servizio e le indennità di
anzianità erogate dall'Inam; c) dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947,
n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le
indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori dello spettacolo;
d) dall'articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, in
relazione alle liquidazioni del personale dipendente dall'Istituto
nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; e) dall'art. 10 della
legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione a quelle del personale
dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani "G.
Amendola"; f) dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, per le liquidazioni
del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte
dirette;
Considerato che l'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 -
contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal giudice a quo -
nell'esentare dall'imposta di ricchezza mobile i trattamenti
previdenziali ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine
rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta dalla sua
lettera, nonché dalla interpretazione sistematica derivante dalla
inserzione di tale articolo in un testo legislativo che non prevede
l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di
impiego;
che l'art. 35 della l. 11 gennaio 1943, n. 138, l'art. 2 del
d.l. 16 luglio 1947, n. 708, l'articolo unico della l. 4 maggio 1951,
n. 497, l'art. 10 della l. 9 novembre 1955, n. 1122 e l'art. 76 della
l. 2 aprile 1958, n. 377, richiamano le esenzioni previste dall'art.
124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e quindi, a loro volta, non
esentano dall'imposta di R.M. indennità di buonuscita o altre a
questa equiparabili;
che, di conseguenza, il giudice a quo lamenta una differenza di
trattamento tributario che palesemente non sussiste;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e
quinto, 90 commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette),
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte