Ordinanza n. 46/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 164Codice di procedura civile
- art. 7Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 619, 163,
terzo comma, n. 7, 164, primo comma, del codice di procedura civile,
e del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 2001 dal
Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Solaris One
S.r.l. e la Etro S.p.a. ed altra, iscritta al n. 517 del registro
ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza del 22 marzo 2001, il Tribunale di
Venezia, nel corso della fase di cognizione ordinaria di un
procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 del
codice di procedura civile, ha sollevato - in riferimento all'art. 3
della Costituzione - varie questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7, 164, primo comma, e del
combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, del codice
di procedura civile, relativamente alla disciplina del raccordo fra
la fase sommaria del procedimento e la fase a cognizione piena;
che il giudizio a quo è iniziato con un ricorso in
opposizione di terzo all'esecuzione, proposto il 4 marzo 1998 dalla
S.r.l. Solaris One, avanti al pretore di Venezia, sezione distaccata
di Mestre, con riferimento al pignoramento di alcuni beni mobili
ritenuti dall'opponente di sua proprietà, eseguito dalla Etro S.p.a.
a carico della S.r.l. Calle Legrenzi;
che il pretore, sospesa con decreto l'esecuzione, ha fissato
avanti a sé l'udienza di comparizione del 31 marzo 1998, nella quale
si è costituita soltanto la creditrice opposta, chiedendo la revoca
della sospensione dell'esecuzione e, nel merito, il rigetto
dell'opposizione;
che, dopo altre udienze, il pretore, con ordinanza del
17 luglio 1998, ha confermato il provvedimento di sospensione
dell'esecuzione e, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 619 cod.
proc. civ., ha rimesso le parti avanti al Tribunale di Venezia,
competente per valore sul merito della controversia;
che nel giudizio avanti al Tribunale di Venezia, riassunto
dall'opponente, la debitrice Legrenzi è rimasta contumace, mentre la
creditrice opposta Etro si è costituita ribadendo le difese della
precedente fase processuale, proponendo domanda riconvenzionale "per
l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione", per ottenere la condanna
della Solaris One, quale obbligata in solido con la debitrice, al
pagamento della somma oggetto del precetto, e chiedendo altresì la
pronuncia di un'ordinanza ex art.186-bis oppure ex art. 186-ter, del
codice di procedura civile;
che l'opponente ha eccepito la tardività della
riconvenzionale, non proposta all'udienza di comparizione svoltasi
avanti al pretore;
che il tribunale - rigettate le istanze ex artt. 186-bis e
186-ter ed esperita prova documentale e testimoniale - ha trattenuto
la causa in decisione, pronunciando l'ordinanza di rimessione;
che in tale ordinanza il rimettente - dopo avere riferito nei
termini sopra indicati lo svolgimento processuale, in particolare
dando atto che effettivamente la domanda riconvenzionale dell'opposta
creditrice procedente era stata proposta soltanto nella fase del
giudizio conseguente alla riassunzione - rileva che in tal modo
sarebbe stato violato l'art. 185 disp. att. cod. proc. civ;
che, ad avviso del rimettente, tale norma - rimasta
immodificata a seguito della riforma del processo civile di cui alla
legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo
civile) ed al decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi
urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della
legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo),
convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 -
dimostrerebbe come già la fase processuale dinanzi al giudice
dell'esecuzione, prima della riassunzione avanti al tribunale
competente per valore, abbia le caratteristiche dell'ordinario
giudizio di cognizione, onde la riconvenzionale dovrebbe essere
proposta nel rispetto della disciplina posta dall'art. 167, terzo
comma, cod. proc. civ;
che tuttavia nei procedimenti di cognizione che iniziano su
ricorso, come l'opposizione di terzo all'esecuzione, "stante
l'assenza di uno specifico riferimento normativo", tale articolo non
potrebbe trovare applicazione, né d'altro canto il legislatore ha
previsto la necessità dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo
comma, n. 7, cod. proc. civ., e della conseguente decadenza della
parte opposta dalla facoltà di proporre l'eventuale domanda
riconvenzionale, in difetto di costituzione almeno venti giorni prima
dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione o almeno
all'udienza;
che la mancata previsione di tale avvertimento nel
procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione determinerebbe
un'irragionevole disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost.,
rispetto ai procedimenti di cognizione ordinaria introdotti con
citazione;
che, sulla base di queste considerazioni, il rimettente
solleva d'ufficio, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di
legittimità costituzionale:
a) dell'art. 619 cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevede che il ricorso introduttivo dell'opposizione di terzo
all'esecuzione debba contenere "l'invito all'opposto" a costituirsi
nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con il decreto di fissazione della comparizione,
ovvero, al più tardi, in tale udienza, con l'avvertimento che la
costituzione oltre tali termini implica le decadenze di cui
all'art. 167 cod. proc. civ;
b) dell'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ.,
nella parte in cui non dispone che il suddetto ricorso debba
contenere l'invito e l'avvertimento in questione;
c) dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., nella
parte in cui non dispone la nullità del ricorso ex art. 619 cod.
proc. civ., carente dell'avvertimento medesimo;
d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo
comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non disporrebbero che nel
giudizio di opposizione ex art. 619 l'opposto debba, a pena di
decadenza, proporre le eventuali domande riconvenzionali nella
comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima
dell'udienza di comparizione fissata dal giudice dell'esecuzione, o
al più tardi nella stessa udienza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria in cui
ha sostenuto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della
questione.
Considerato che l'ordinanza di rimessione riferisce
esplicitamente che, nella specie, la domanda riconvenzionale - cui si
correlano l'eccezione di intempestività e la conseguente questione
di legittimità costituzionale - è stata proposta (dalla creditrice
opposta nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione) "per
l'ipotesi di accoglimento dell'opposizione";
che, pertanto, il giudice rimettente è tenuto ad esaminare
la riconvenzionale soltanto in caso di rigetto dell'opposizione;
che invece il tribunale - che pure ha trattenuto in decisione
l'intero giudizio - non motiva in alcun modo sulla fondatezza
dell'opposizione e quindi non chiarisce se sussistano le condizioni
alla presenza delle quali l'esame della domanda riconvenzionale, ed
in primo luogo il tema della sua tempestività, risulta
esplicitamente subordinato;
che il silenzio dell'ordinanza circa l'insorgere del dovere
di esaminare la riconvenzionale si risolve in difetto di motivazione
sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale e ne
determina la manifesta inammissibilità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 619, 163 [terzo comma] n. 7,
164, primo comma, e del "combinato disposto" degli artt. 166 e 167,
secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:46 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte