Ordinanza n. 460/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.lgs. 50/1948
- art. 1d.lgs. 50/1948
- art. 1legge 50/1948
- art. 2legge 50/1948
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del
D.-L. 11 febbraio 1948, n. 50, in relazione all'art. 665, ultimo
comma, del codice penale (Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o
apolidi) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1986 dal Pretore di
Sampierdarena nel procedimento penale a carico di Perossi Giorgio,
iscritta al n. 822 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie speciale,
dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Pretore di Genova nel
procedimento penale a carico di GROSSO Benedetto, iscritta al n. 833
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena con ordinanza 9 ottobre
1986 (reg. ord. 822 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli
artt. 2, 3 e 24 Cost. - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50 (Sanzioni per omessa
denuncia di stranieri o apolidi);
che il Pretore di Genova, con ordinanza 16 aprile 1986 (reg.
ord. n. 833 del 1986) ha sollevato - con riferimento agli artt. 3 e
24 Cost. ed in relazione all'art. 2 del D.Lgs. n. 50 del 1948 -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs.
medesimo;
Considerato che trattasi di questioni analoghe e che, pertanto,
possono essere decise congiuntamente;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
D.Lgs. n. 50 del 1948 è stata già dichiarata infondata e
manifestamente infondata in riferimento a tutti i profili presi in
esame (cfr. sentenze nn. 104/1969 e 144/1970 nonché ordinanze nn.
19/1979, 135/1979 e 24/1980) o in riferimento al solo art. 3 Cost.
(cfr. ordinanze n. 76/1971) o in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
(cfr. ordinanze nn. 78/1973 e 40/1975);
che, per quanto riguarda la censura d'incostituzionalità
dell'art. 1 del D.Lgs. n. 50 del 1948, sollevata in riferimento
all'art. 3 Cost., in relazione all'art. 2 del D.Lgs. medesimo - anche
ad ammettere che, come assume il giudice a quo, l'art. 1 configuri
una circostanza aggravante in relazione ai reati ex artt. 665, terzo
comma, Cod. pen. e 109 T.U.L.P.S., mentre l'art. 2 prevede una figura
autonoma di reato - le due disposizioni disciplinano situazioni
diverse e non paragonabili e che, pertanto, rientra nella
discrezionalità del legislatore regolarle in maniera ragionevolmente
differenziata;
che, per quel che concerne il presunto contrasto con l'art. 24
Cost., non è dato rinvenire in alcun modo nella disposizione
impugnata una violazione del diritto alla difesa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 14 Cost., dal Pretore di
Sampierdarena con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.Lgs. 11 febbraio 1948, n. 50,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione
all'art. 2 del predetto D.Lgs., dal Pretore di Genova con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte