Ordinanza n. 460/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo
comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 1° ottobre 1981 dal Tribunale di Roma,
iscritta al n. 1215 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 1° ottobre
1981, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità degli artt. 93, secondo
comma, 185, 408, 412 e 445 del codice di procedura penale, "nella
parte in cui non consentono alla persona offesa, non citata per
erronea qualificazione del fatto o citata in esito a contestazione
suppletiva, di costituirsi parte civile e al giudice di rilevare
d'ufficio la nullità del decreto di citazione";
Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo implica
l'apprestamento di un'apposita disciplina, tale non solo da
consentire la costituzione di parte civile oltre il termine
tassativamente indicato nell'art. 93, secondo comma, del codice di
procedura penale, ma anche da incidere sia sul regime
dell'opposizione alla costituzione di parte civile (v. articolo 98,
secondo comma) sia sul regime della citazione e dell'intervento del
responsabile civile (v. artt. 108,112), aspetti tutti che comportano
scelte riservate al legislatore (v. sentenze n. 48 del 1987, n. 37
del 1986, n. 352 del 1985, n. 134 del 1985, n. 52 del 1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 93, secondo comma, 185, 408,
412 e 445 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 24, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Roma
con ordinanza del 1° ottobre 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte