Ordinanza n. 461/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 283/1962
- art. 242legge 283/1962
- art. 243legge 283/1962
- art. 247legge 283/1962
- art. 250legge 283/1962
- art. 262legge 283/1962
usata come parametro
citata
- art. 466Codice di procedura penale
- art. 15legge 319/1976
- art. 18legge 650/1979
- art. 390legge 283/1962
- art. 304-bislegge 283/1962
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30
aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promossi con
ordinanze emesse il 25 marzo 1985 dal Pretore di S. Anastasia e il 7
febbraio 1986 dal Tribunale di Agrigento, iscritte rispettivamente al
n. 497 del registro ordinanze 1985 e al n. 427 del registro ordinanze
1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 293-bis dell'anno 1985 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno
1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 7
febbraio 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30
aprile 1962, n. 283, "nella parte in cui non prevede che il
laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare
dell'esercizio affinché possa presenziare, eventualmente con
l'assistenza di un consulente tecnico, alla esecuzione delle
analisi";
e che un'analoga questione, sempre avente ad oggetto l'art. 1
della legge 30 aprile 1962, n. 283, è stata sollevata, in
riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal
Pretore di S. Anastasia con ordinanza del 25 marzo 1985;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i due giudizi sollevano questioni sostanzialmente
identiche e vanno, quindi, riuniti;
che i giudici a quibus adducono a sostegno dell'illegittimità
della norma denunciata la sentenza n. 248 del 1983, con la quale
questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come
sostituito dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, "nella
parte in cui non prevede che il Laboratorio Provinciale di Igiene e
Profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa
presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico,
all'esecuzione delle analisi";
che il decisum della pronuncia invocata dalle ordinanze di
rimessione si basava sul rilievo che le acque campionate "debbono
essere esaminate con la massima tempestività stante la loro
deteriorabilità e pertanto le analisi non sarebbero utilmente
ripetibili nel corso del successivo procedimento penale", così da
far assumere "particolare efficacia probatoria" alle "analisi
compiute dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi con un
procedimento che è un vero e proprio accertamento assimilabile,
nella sostanza, ad una perizia, fonte, quindi, di convincimento del
giudice; tanto più che le relazioni sulle analisi sono allegate agli
atti del procedimento penale e di esse lo stesso giudice può tener
conto e darne lettura a norma dello stesso art. 466 cod. proc. pen.";
che, peraltro, nella specie, il richiamo alla sentenza n. 248
del 1983 appare inconferente, in quanto la norma ora denunciata
consente il ricorso alla procedura della revisione delle analisi, da
espletarsi nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 390, 304-bis, 304- ter e 304-quater (v. anche sentenza n. 15 del 1986);
e che, anzi, la questione è da ritenersi implicitamente già
risolta in base alla ratio decidendi della più lontana sentenza n.
149 del 1969, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, soltanto nella parte
in cui "esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater
del Codice di procedura penale" per la revisione delle analisi e,
quindi, non anche nella parte in cui esclude tale applicazione per la
prima analisi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283
(Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di S. Anastasia con
ordinanza del 25 marzo 1985, e, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con ordinanza del 7
febbraio 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte