Art. 466 c.p.p. — Facolta' dei difensori
Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva