Ordinanza n. 461/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 5/1960
- art. 2legge 5/1960
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile
per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con
ordinanza emessa il 28 marzo 1991 dal Pretore di Ascoli Piceno nel
procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e I.N.P.S. ed
altra, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Mendicino
Vittorio, l'I.N.P.S. ed altro, il Pretore di Ascoli Piceno, con
ordinanza del 28 marzo 1991 (R.O. n. 385 del 1991) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge 3 gennaio 1960, n. 5, interpretata nel senso della sua
inapplicabilità agli operai che lavorano alle dipendenze di imprese
che comunque esercitano lavoro nel sottosuolo;
che, a parere del remittente, sarebbero violati gli art. 3 e 38
della Costituzione per la disparità di trattamento che si crea tra i
suddetti e coloro che lavorano in miniere, in cave e torbiere e per
la privazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita che gli
stessi subiscono;
che si sono costituiti la parte privata e l'I.N.P.S.;
che l'una ha chiesto una sentenza interpretativa o, comunque,
l'accoglimento della questione; e, nella memoria successiva, la
remissione della trattazione della questione alla pubblica udienza;
l'altro ha rilevato che quella impugnata è una normativa speciale
insuscettibile di interpretazione analogica e che con essa il
legislatore, nella sua discrezionalità, ha inteso tutelare un
rischio particolare; ed ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza della questione;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha
rilevato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno
alla fattispecie e che non è stato effettuato né il giudizio sulla
rilevanza né quello sulla non manifesta infondatezza della
questione; ha concluso per la sua inammissibilità;
Considerato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi
elemento di fatto per cui non è possibile desumere quale lavoro
abbia svolto il ricorrente, in particolare se esso sia stato,
continuamente o meno, eseguito nel sottosuolo e comunque alla stessa
stregua del lavoro dei minatori o dei cavatori;
che, quindi, in tale situazione la questione va dichiarata
manifestamente inammissibile senza che sia necessario la remissione
della trattazione della questione alla pubblica udienza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio
1960 n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori
delle miniere, cave e torbiere), in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte