Ordinanza n. 461/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21Legge fallimentare
- art. 21r.d. 3282/1923
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 137Costituzione
- art. 18Legge fallimentare
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 21, primo
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 16, quarto
comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del
testo di legge sul gratuito patrocinio), promossi con due ordinanze
emesse l'8 ottobre 1998 dal Tribunale di Locri nei procedimenti
fallimentari a carico di Alvaro Vincenzo e a carico di "Petrol Sud di
F.C. e C." s.a.s., iscritte ai nn. 865 e 866 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che, in accoglimento dell'opposizione proposta ai sensi
dell'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), il Tribunale
di Locri revocava il fallimento di A.V., senza nulla statuire in
ordine al soggetto responsabile dell'avvenuta dichiarazione di
fallimento;
che, con decreto dell'8 ottobre 1998, su istanza del curatore, il
Tribunale liquidava sia le spese (riferibili ad atti necessari
all'avanzamento della procedura e, pertanto, prenotate a debito ai
sensi dell'art. 91 della legge fallimentare) sia il compenso,
rispettivamente in lire 2.538.000 e 5.565.000 (oltre C.P.A. e
I.V.A.);
che, residuando sul conto corrente bancario del fallimento un
saldo attivo di lire 11.866.577, il Tribunale ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma,
della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo
comma, e 35, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non
prevede che le spese di procedura e il compenso al curatore siano
pagati mediante prelievo sull'attivo acquisito, prima della sua
restituzione all'avente diritto, anche nel caso in cui il fallimento
venga revocato con sentenza passata in giudicato che nulla disponga
circa la responsabilità per la declaratoria di insolvenza;
che la questione sarebbe rilevante, perché l'art. 21 stabilisce,
in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, che le spese di
procedura e il compenso al curatore si pongano a carico del creditore
istante (condannato ai danni per aver colpevolmente chiesto il
fallimento) ovvero a carico di colui che, senza responsabilità, era
stato dichiarato fallito;
che, secondo il giudice a quo, quando la sentenza di revoca
nulla abbia stabilito in merito alla responsabilità per la
dichiarazione medesima, resterebbe irrisolto il problema della
imputazione delle spese e del compenso al curatore, atteso che la
legge 10 luglio 1930, n. 995, che risolveva il problema, è stata
abrogata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
agosto 1946, n. 153, senza essere sostituita da altra previsione;
che, nel caso di specie, su istanza del curatore il Tribunale ha
liquidato il compenso senza indicare il soggetto obbligato al
pagamento degli importi, poiché - per consolidato orientamento
giurisprudenziale - la competenza funzionale esclusiva in ordine alla
cognizione e alla dichiarazione della responsabilità de qua
competerebbe, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, al
giudice dell'opposizione;
che il Tribunale non potrebbe applicare l'art. 91 della legge
fallimentare, giacché tale disposizione - come costantemente
interpretata dalla giurisprudenza - consente all'erario di imputare
soltanto le spese degli atti di procedura e non anche gli importi di
natura retributiva, fra i quali il compenso al curatore;
che, di conseguenza, il curatore non potrebbe agire per il
pagamento del suo compenso, mancando il soggetto obbligato;
che la questione sarebbe non manifestamente infondata, sia per il
compenso spettante al curatore, sia per le spese, i diritti e gli
onorari del difensore della procedura;
che, con riguardo alle spese, l'art. 21, primo comma, lederebbe
gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo dopo aver rilevato che la norma censurata
opera una scissione tra il regime degli effetti degli atti compiuti
dagli organi fallimentari e quello delle spese necessarie per porli
in essere, ritiene violato il principio di uguaglianza, poiché
sancisce l'intangibilità dei primi e non anche il rimborso delle
seconde;
che, inoltre, il principio costituzionale di buon andamento
consentirebbe l'aggravio di spese necessarie per l'avanzamento della
procedura fallimentare e non di quelle riguardanti "una procedura
divenuta in concreto priva di rilevanza pubblica", in quanto
revocata;
che circa il compenso al curatore l'art. 21, primo comma, sarebbe
in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35,
primo comma, della Costituzione;
che vi sarebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di
trattamento fra il curatore al quale sia liquidato il compenso prima
del passaggio in giudicato della sentenza di revoca (priva della
statuizione di responsabilità) e quello che ottenga la liquidazione
dopo tale momento, atteso che entrambi hanno espletato la propria
attività di ufficio;
che, del resto, il compenso del curatore non potrebbe essere
posto a carico dell'erario, ai sensi dell'art. 91, in quanto la norma
permetterebbe le anticipazioni solo per le spese concernenti
l'adozione di atti interni necessari all'iter procedurale;
che la disposizione violerebbe altresì gli artt. 24, primo
comma, e 35, primo comma, della Costituzione, poiché resterebbe
privo di tutela il diritto del curatore a percepire il compenso
spettantegli;
che, in accoglimento di altra opposizione ai sensi dell'art. 18
della legge fallimentare, il Tribunale di Locri revocava il
fallimento della "Petrol sud di F.C. e C." s.a.s. nonché dei soci
illimitatamente responsabili;
che, con decreto dell'8 ottobre 1998, il Tribunale liquidava il
compenso al curatore in lire 6.764.310;
che, inoltre, il legale della procedura chiedeva il compenso
dell'attività professionale prestata;
che, residuando sul conto corrente bancario del fallimento un
saldo attivo di lire 4.323.409, il Tribunale ha sollevato d'ufficio,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 35,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 21, primo comma, della legge fallimentare,
e 16, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282
(Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), nella
parte in cui non prevedono l'ammissione al gratuito patrocinio per
pagare il compenso al curatore e le spettanze del legale della
curatela, qualora il fallimento venga revocato con sentenza passata
in giudicato, la quale nulla disponga in ordine alla responsabilità
per la causazione della declaratoria di insolvenza;
che la questione sarebbe rilevante, perché l'art. 16, quarto
comma, del regio decreto n. 3282 del 1923 sancisce che è possibile
far ricorso al gratuito patrocinio nella materia fallimentare
soltanto nel caso in cui non venga reperito il denaro necessario per
il compimento degli atti richiesti;
che, per orientamento giurisprudenziale costante, il beneficio
potrebbe essere concesso solo per il pagamento delle spese vive,
qualora l'attivo fallimentare sia inesistente o insufficiente;
che per pagare le spettanze del legale della curatela e il
compenso al curatore non ci si potrebbe avvalere del gratuito
patrocinio, non costituendo tali voci una "spesa viva", bensì una
vera e propria retribuzione, anche perché la procedura disporrebbe
di una liquidità insufficiente, ma non del tutto realizzata, in
considerazione dell'inventario di beni superiore agli importi da
corrispondere;
che, inoltre, l'art. 21 della legge in esame stabilisce che, in
caso di revoca della dichiarazione di fallimento, il compenso al
curatore sia posto a carico del creditore istante (condannato ai
danni per aver colpevolmente chiesto il fallimento) ovvero a carico
di colui che era stato dichiarato fallito per fatto a lui imputabile;
che, nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato le spese di
procedura e il compenso del curatore senza indicare il soggetto
obbligato al pagamento, poiché la competenza funzionale esclusiva in
ordine alla cognizione e alla dichiarazione della responsabilità de
qua spetta, ai sensi dell'art. 18 della legge fallimentare, al
giudice dell'opposizione;
che il Tribunale non potrebbe applicare l'art. 91 della legge
fallimentare e, dunque, gli interessati non potrebbero agire,
mancando il soggetto obbligato;
che la questione sarebbe non manifestamente infondata, sia per le
spese procedurali che per il compenso spettante al curatore;
che, circa il compenso liquidato al curatore, gli artt. 21, primo
comma, della legge fallimentare, e 16, quarto comma, del regio
decreto n. 3282, lederebbero gli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, e 35, primo comma, della Costituzione;
che il giudice a quo ritiene violato l'art. 3, primo comma, della
Costituzione, poiché l'istituto del gratuito patrocinio, ai sensi
dell'art. 11 del regio decreto citato, si applicherebbe alle
procedure esecutive, ma non alla procedura fallimentare, anch'essa
esecutiva;
che il censurato art. 16, quarto comma, consentirebbe di
beneficiare del gratuito patrocinio solo per le spese di procedura,
così creando una irragionevole e ingiustificata disparità di
trattamento tra gli affari civili fallimentari e gli affari civili di
ogni altra natura;
che le disposizioni violerebbero altresì gli artt. 24, primo
comma, e 35, primo comma, della Costituzione, poiché il diritto del
curatore e del difensore della procedura a percepire il compenso
resterebbe privo di tutela giuridica.
Considerato che vengono all'esame della Corte due distinte
questioni che richiedono entrambe una sentenza additiva, la quale
dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate
nella parte in cui non prevedono che le spese di procedura e il
compenso al curatore gravino su altro soggetto, qualora il fallimento
venga revocato con sentenza passata in giudicato nella quale non sia
individuato colui che con il suo comportamento abbia dato causa alla
declaratoria di insolvenza;
che il rimettente sollecita una decisione, con riferimento
all'art. 21, che permetta di imputare all'attivo fallimentare, prima
che sia restituito all'avente diritto, spese di procedura e compensi
al curatore;
che viene altresì sollecitata, con riferimento agli artt. 21
della legge fallimentare e 16 della legge sul gratuito patrocinio,
una decisione che consenta l'ammissione del fallimento al gratuito
patrocinio;
che i giudizi, coincidendo parzialmente l'oggetto e riguardando
problemi analoghi, vanno trattati congiuntamente;
che la prima questione mira a riportare la disposizione censurata
all'assetto preesistente alla sentenza n. 46 del 1975, con la quale
questa Corte dichiarò l'illegittimità dell'art. 21, terzo comma,
della legge fallimentare, nella parte in cui - nel caso di revoca
della dichiarazione di fallimento - poneva le spese di procedura e il
compenso al curatore a carico di chi l'avesse subita, senza che ne
ricorressero i presupposti e senza che vi avesse dato causa col suo
comportamento;
che tale richiesta costituisce una sorta di sindacato del merito
della predetta decisione, precluso dal sistema risultante dagli artt.
136, primo comma, e 137, terzo comma, della Costituzione, e 30, terzo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali pongono il principio
della non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale
(sentenza n. 29 del 1998; ordinanze nn. 220 del 1998, 7 del 1991 e
27, 93 e 203 del 1990);
che la seconda questione intende far valere, con riguardo al
fallimento "revocato" con sentenza definitiva, il beneficio del
gratuito patrocinio;
che non vi è ragione per far ricorso al regio decreto n. 3282
del 1923 nel procedimento principale;
che, pertanto, le due questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Locri con l'ordinanza n.
865 del 1998, in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 21, primo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e 16, quarto comma, del regio decreto
30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul
gratuito patrocinio), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, dal
Tribunale di Locri con l' ordinanza n. 866 del 1998, in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:461 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte