Ordinanza n. 462/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4Legge sull’aborto
- art. 5Legge sull’aborto
- art. 4legge 194/1978
- art. 5legge 194/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della
legge 11 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso
con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dal Pretore di Galatina,
iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Galatina, con l'ordinanza in epigrafe e
in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione, ha
sollevato:
a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge 22 maggio 1978, n. 194, (norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nella
parte in cui, consentendo l'interruzione della gravidanza e il
sacrificio del concepito, non prevede particolari interventi atti a
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,
riverberandosi sulla salute fisica o psichica della donna, la
inducono a sottoporsi all'interruzione volontaria della gravidanza.
b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
stessa legge nella parte in cui autorizza il medico di fiducia alla
formazione del certificato per l'intervento per l'interruzione
volontaria della gravidanza.
Considerato che il giudice a quo con l'eccezione sub a) richiede
alla Corte un intervento additivo che eccede dai suoi poteri e, in
ogni caso, non prospetta in qual modo tale intevento dovrebbe essere
predisposto (cfr. sent. n.350 del 1984), che lo stesso giudice con
l'eccezione sub b) censura il merito della scelta legislativa,
essendo tale eccezione motivata nel senso che "l'accertamento dei
presupposti" (per l'interruzione della gravidanza) "potrebbe non
essere rigoroso", in quanto il "medico di fiducia non ha a
disposizione gli strumenti per verificare l'attendibilità delle
dichiarazioni rese dalla donna", e perché "il fenomeno
dell'obiezione di coscienza potrebbe, presumibilmente, essere
contenuto in più ristretti limiti".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194,
promosse con l'ordinanza in epigrafe dal Pretore di Galatina in
riferimento agli artt. 2, 3, 4, 31 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte