Ordinanza n. 462/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/11/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8Codice dell’ordinamento militare
- art. 24legge 223/1991
- art. 8legge 148/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3,
della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato
dall'art. 8, com-ma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, promosso con ordinanza
emessa il 14 marzo 1997 dal pretore di Bari nel procedimento civile
vertente tra la MITER S.r.l. e l'INPS, iscritta al n. 408 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di una controversia di carattere
previdenziale il pretore di Bari ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41
della Costituzione, dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità,
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge
19 luglio 1993, n. 236;
che detta norma prevede che, in caso di licenziamento
collettivo per riduzione di personale, l'impresa che opera tale
licenziamento sia tenuta a versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale un contributo pari a tre mensilità del
trattamento iniziale di mobilità, somma che viene elevata nella
misura di nove volte detto trattamento nel caso in cui la procedura
di conciliazione non abbia esito favorevole, per il dissenso opposto
dai sindacati;
che, ad avviso del giudice a quo siffatta previsione è in
contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto limitativa della libertà di
iniziativa economica, e con l'art. 23 Cost., secondo cui nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in
base alla legge;
che la norma impugnata appare al rimettente in conflitto
anche con l'art. 24 Cost., perché il soggetto obbligato non ha
alcuna possibilità di agire in giudizio per sentir dichiarare
l'eventuale illegittimità del rifiuto opposto dalle organizzazioni
sindacali al raggiungimento di un accordo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata.
Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte,
il giudice rimettente è tenuto a motivare le circostanze di fatto
che determinano la rilevanza della questione nella specifica
fattispecie al suo esame; con la conseguenza che una motivazione
carente o insufficiente su tale punto implica l'inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale sollevata in via
incidentale;
che lo stesso giudice deve dare conto dell'iter logico
seguito e delle ragioni per le quali ritiene di dover fare
applicazione della norma impugnata;
che, nel caso specifico, il giudice rimettente omette ogni
motivazione sulla controversia sottoposta alla sua valutazione,
sicché l'applicabilità della norma impugnata ne risulta
apoditticamente affermata;
che alla Corte è conseguentemente impedito di verificare la
sussistenza del preliminare requisito della rilevanza;
che, pertanto, la presente questione è da ritenersi
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art 24, comma 3, della legge
23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma
1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge
19 luglio 1993, n. 236, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 24 e
41 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:462 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte