Ordinanza n. 463/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 2Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 414Codice civile
- art. 24legge 194/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.12, secondo
comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza); promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 dal
Pretore di Urbino sull'istanza proposta dal Consultorio Familiare
della Comunità montana alto e medio Metauro, iscritta al n. 131 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 206 dell'anno 1982;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino
sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
secondo co., l. 22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli artt.
24, secondo co. e 25, primo co., Cost.
che, secondo il Pretore, quando si tratti d'interruzione della
gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere un conflitto
fra interessi protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri
diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto della donna
all'integrità fisica, da una parte, e situazione giuridica del
concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte Cost.
18 febbraio 1975 n. 27), questo è risolto dalla donna stessa, se
maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;
che se, invece, il conflitto riguardi donna di età inferiore
agli anni diciotto, osserva il Pretore che, trattandosi di giovane
che la legge presume non sufficientemente matura, deve intervenire
l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o
discordia fra i genitori, o non sia possibile od opportuno
informarli, deve sottentrare il Giudice tutelare che provvede con
atto di natura decisoria super partes, non soggetto a reclamo;
che, tale essendo la situazione giuridico-processuale, nel
procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere necessariamente
assicurata, a norma del secondo co. dell'art. 24 della Costituzione,
la rappresentanza e la difesa degl'interessi in conflitto, e perciò
anche quella del concepito, così come accade ogni qualvolta si
profili conflitto d'interessi fra genitori e figlio (anche soltanto
concepito) con la prescrizione dell'intervento di un curatore
speciale;
che per di più - sempre secondo l'ordinanza - l'articolo
impugnato consente che la donna si rivolga anche a medico,
consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza,
determinando così ella stessa il Giudice tutelare competente e,
perciò, sottraendosi in tal modo al "giudice naturale" ex art. 25,
primo co., Cost., che è prefissato dal legislatore, in base a
criteri generali, in guisa che competente dovrebbe sempre essere il
Giudice tutelare del luogo dove il minore risiede;
che tale situazione, anzi, finisce per influire altresì sul
diritto di difesa giacché un Giudice tutelare lontano dal domicilio
della minore non potrebbe adeguatamente valutare le ragioni da questa
addotte, anche a causa dei ristretti termini previsti per il
procedimento;
che nessuno si è costituito né è intervenuto nel procedimento
innanzi a questa Corte, pur essendo stata l'ordinanza ritualmente
notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
Considerato che, come questa Corte ha statuito con la sentenza
n. 196 del 1987, il provvedimento di cui si parla, meramente
attributivo della facoltà di decidere, rientra nell'ambito degli
schemi autorizzatori inter volentes, ed ha, perciò, carattere di
mera integrazione della volontà della minore che non possiede ancora
la piena capacità (cfr. anche sent. n. 109 del 1981);
che conseguentemente si tratta di provvedimento che rimane
esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste
dal legislatore per consentire l'interruzione della gravidanza, in
quanto l'accertamento e la valutazione di quelle condizioni, nei
limiti previsti dall'art. 5 della legge, sono espletati, ai sensi
dell'articolo impugnato, dal consultorio, dalla struttura
socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si è rivolta,
ed essi entrano nella procedura tutelare "quale antefatto specifico e
presupposto di carattere tecnico", (sent. n. 196 del 1987 cit.);
che, pertanto, l'intervento del Giudice tutelare essendo
limitato alla sola generica sfera della capacità del soggetto, così
come accade per analoghe fattispecie (v. art. 414 cod. civ.), il
diniego o il consenso alla integrazione della volontà della minore
è in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla
capacità della giovane di dare adeguata valutazione alla gravità e
all'importanza dell'atto che si accinge a compiere, anche con
riferimento ai motivi di rifiuto eventualmente addotti dai genitori,
se consultati;
che, così chiarita la natura del provvedimento, non viene in
causa l'interesse del concepito;
che, sotto tale riguardo e per le anzidette ragioni, nemmeno ha
consistenza la preoccupazione del rimettente in ordine a ritenuti
accertamenti da compiersi in luoghi eventualmente lontani con
pregiudizio dell'art. 24, secondo co.;
che, quanto infine alla violazione dell'art. 25, primo co.,
Cost., il legislatore ha appunto precostituito in termini generali il
Giudice tutelare competente, indicandolo secondo criteri non
arbitrari in quello del luogo dove sono situate le strutture o
risiede il medico di fiducia cui la minore ha ritenuto di rivolgersi:
e così sottraendolo ad ogni determinazione discrezionale da parte di
pubbliche autorità, condizioni sufficienti, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, a rispettare il principio invocato
(sentenze n. 1 del 1965 e n. 6 del 1975).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978 n. 194
(Legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di
Urbino, con ordinanza 25 gennaio 1982 (n. 131/82 reg. ord.) in
riferimento agli artt. 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte