Ordinanza n. 463/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 556, 564,
secondo comma e 451 del codice civile, promosso con l'ordinanza
emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel
procedimento civile vertente tra Gaglione Margherita e Gaglione
Giuseppe ed altri, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima
serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di riduzione per lesione di
legittima, nel quale il coerede convenuto ha chiesto la rivalutazione
di una somma di danaro donata dal de cuius all'attore senza dispensa
dall'imputazione, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha sollevato
questione di legittimità costituzionale "degli artt. 556, 564,
secondo comma, cod. civ., nelle parti in cui richiamano l'art. 751, e
dello stesso art. 751, in riferimento all'art. 3 della Costituzione";
che il giudice remittente ritiene irrazionale l'applicazione del
principio nominalistico in materia di riunione fittizia e di
imputazione del danaro donato, ai fini del calcolo della legittima,
oppure di collazione ereditaria, considerato che "il bene donato non
viene in considerazione come mezzo di adempimento di una
obbligazione, ma come rappresentativo di una parte del patrimonio
ereditario", attribuita al donatario a titolo di anticipo sulla quota
ereditaria spettantegli, di guisa che la donazione di danaro, come
ogni altra donazione, non può sottrarsi a valutazione alla stregua
del valore di corso della specie monetaria donata al momento
dell'apertura della successione;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
perché, come ha già rilevato la sentenza n. 230 del 1985
pronunziando sulla medesima questione, si chiede alla Corte una
sentenza additiva non rientrante nei suoi poteri istituzionali in
quanto postula una scelta tra varie possibilità di modificazione
della norma impugnata; e comunque infondata, perché "tra i beni
mobili e immobili e il bene moneta non esiste alcuna omogeneità";
Considerato che, non essendo ipotizzabile una soluzione rigida,
che nell'art. 751 cod.civ. sostituisca incondizionatamente il
principio valoristico al principio nominalistico, la sollevata
questione non può essere interpretata se non nel senso che viene
chiesta alla Corte una sentenza modulatrice della normativa di cui è
causa mediante l'inserimento della previsione di certe condizioni di
fatto in presenza delle quali non troverebbe applicazione il
principio nominalistico;
che inoltre una simile previsione comporterebbe, nella parte
dispositiva, l'ulteriore scelta tra due possibili criteri di
commisurazione del valore da imputare, l'uno riferito alla somma
rivalutata secondo gli indici di deprezzamento della moneta, l'altro
riferito al valore di mercato, al momento dell'aperta successione,
dei beni in cui la somma è stata investita;
che tali scelte tra varie soluzioni astrattamente possibili, le
quali coinvolgono valutazioni non solo di equità, ma anche di
politica monetaria dello Stato, esulano dai poteri istituzionali di
questa Corte, essendo riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 556, 564, secondo comma, e
751 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte