Art. 451 c.c.
Forza probatoria degli atti
[1]Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di cio' che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.
[2]Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.
[3]Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva