Ordinanza n. 463/1990
Altra decisione · depositata il 16/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.125 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Verona nel
procedimento penale a carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta
al n. 187 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta
di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a
carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad
indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza
del 31 gennaio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "sembra univocamente porre
il principio, ribadito significativamente dal successivo art. 256
disp. att., secondo il quale la citazione a giudizio dibattimentale
è consentita solo quando le fonti di prova acquisite vengano
ritenute sufficienti per ottenere (ove nulla di nuovo emerga al
dibattimento) l'affermazione di colpevolezza dell'imputato", cosi
contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge di delega 16 febbraio
1987, n. 81, che, invece, prescrive al "'giudice di disporre, su
richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione (solo) per
manifesta infondatezza della notizia di reato'" (oltre che per
improcedibilità della azione penale e per essere ignoti gli autori
del reato)"; il contrasto sarebbe ancor più accentuato "nel
procedimento per reati di competenza" pretorile, perché il giudice
per le indagini preliminari presso il pretore, a differenza del
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, non ha
"alcun potere di pretendere una integrazione delle indagini svolte, o
addirittura non svolte";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con sentenza n.445 del 1990, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di
fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza
della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini,
le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine
indispensabile per il compimento di esse;
che, pertanto, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua
del nuovo quadro normativo risultante dalla detta sentenza,
l'attualità e, quindi, la concreta rilevanza della proposta
questione (v., analogamente, ordinanza n. 222 del 1990);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura circondariale di Verona.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte