Art. 256 — Criteri per il rinvio a giudizio
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonche' l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato.
Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva