Ordinanza n. 463/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1999 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 62r.d. 3123/1923
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo
comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento
dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno
1996 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sul ricorso
proposto da Corda Giovanna contro il Ministero del pubblica
istruzione ed altra, iscritta al n. 568 del registro ordinanze 1998 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Corda Giovanna;
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da una studentessa
dell'Accademia di belle arti di Firenze nei confronti di quest'ultima
e del Ministero per la pubblica istruzione il Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio
decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione
artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione;
che secondo il giudice rimettente detta norma si pone in
contrasto con gli indicati parametri nella parte in cui prevede che
allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si possa essere
iscritti per più di cinque anni;
che alla ricorrente è stato negato il diritto all'iscrizione per
il sesto anno di corso, e che dall'accoglimento della presente
questione deriverebbe l'accoglimento del ricorso stesso.
che, nel merito, la norma impugnata, secondo la ricorrente,
sarebbe caratterizzata da un'ingiustificata severità, che non trova
riscontri negli altri ordinamenti di studio; per la scuola media
inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti stabiliscono che
ciascuna classe può essere frequentata per due volte, e
l'ordinamento universitario non pone alcun limite al cosiddetto
"fuori corso", se non in base all'art. 149, secondo comma, del r.d.
31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non sostenga
esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla
qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già
superati;
che una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare
in contrasto evidente col principio di eguaglianza, va a ledere anche
gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un ostacolo al
raggiungimento dei più alti gradi dello studio nei confronti dei
capaci e meritevoli, tali dovendo considerarsi anche quelli che hanno
avuto un curriculum complessivamente positivo, però in un periodo di
studio leggermente più lungo del normale;
che in giudizio si è costituita la ricorrente Corda Giovanna,
chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.
Considerato che una questione identica a quella oggetto del
presente giudizio è stata in precedenza scrutinata da questa Corte,
con la sentenza n. 278 del 1998, e ritenuta non fondata;
che il giudice a quo non adduce ulteriori o diversi motivi di
censura, né lamenta la lesione di altri parametri costituzionali;
che le argomentazioni svolte nella sentenza sopra richiamata
valgono anche in questa sede;
che, pertanto, la presente questione dev'essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31
dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1999.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:463 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte