Ordinanza n. 464/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, come sostituito
dall'art. 2 delle legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
della contumacia), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 gennaio 1990 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Di Gesù Nicolò,
iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 19 marzo 1990 dalla Corte d'appello di
Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Scuderi Giuseppa,
iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Corte d'appello di Caltanissetta, con due
ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 23 gennaio, nel
processo penale a carico di Nicolò Di Gesù - giudicato in
contumacia con l'assistenza di un difensore d'ufficio - e la seconda
emessa il 19 marzo 1990 nel processo a carico di Giuseppa Scuderi -
giudicata in contumacia con l'assistenza di un difensore di fiducia -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma, del codice di
procedura penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23
gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui non consente al difensore di
imputato contumace di impugnare la sentenza contumaciale, se non sia
munito di specifico mandato;
Considerato che i giudizi riguardano questioni analoghe e vanno,
quindi, riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990 ha già
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930,
quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n.
22, nella parte in cui esclude che il difensore di imputato
irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando non sia
munito di specifico mandato;
che la ratio decidendi alla base di tale pronuncia non può non
valere, a maggior ragione, per l'ipotesi in cui l'imputato contumace
non sia irreperibile e, quindi, di norma, nelle condizioni di
conferire al suo difensore, d'ufficio o di fiducia, lo specifico
mandato richiesto dalla norma denunciata (v. ordinanze n. 375 del
1990, n. 376 del 1990 e n. 440 del 1990);
e che le ordinanze di rimessione non adducono argomenti diversi
da quelli allora esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice di procedura
penale del 1930, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio
1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Caltanissetta con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il Redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte