Ordinanza n. 464/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/11/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 448/1998
- art. 1legge 662/1996
- art. 3-bislegge 140/1997
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e
182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e
dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
promossi con ordinanze emesse il 14 (n. 2 ordinanze) e il 28 marzo
(n. 2 ordinanze), l'8 febbraio (n. 5 ordinanze) e il 14 marzo (n. 3
ordinanze) 2000 dal tribunale di Treviso rispettivamente iscritte ai
nn. 255, 256, 317, 318, da 321 a 325, 333, 334 e 368 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 22, 25 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Burighel Antonia e dell'INPS
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di dodici giudizi d'appello - vertenti in
materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle
sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte - il
tribunale di Treviso, con altrettante ordinanze di identico
contenuto, emesse l'8 febbraio (r.o. nn. 321-325 del 2000), il
14 marzo (r.o. nn. 255-256, 333-334 e 368 del 2000) ed il 28 marzo
del 2000 (r.o. nn. 317-318 del 2000), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio
1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo);
che, secondo il rimettente, le norme impugnate - sopravvenute
nelle more dei giudizi a quibus e contenenti una serie di
disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle
somme vantate dagli aventi diritto in applicazione delle citate
sentenze - vengono a ledere: a) l'art. 3 Cost., nella parte in cui,
prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul
dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introduce un
ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei
pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l'art. 38
Cost., per la conseguente compressione di tali diritti di natura
previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;
che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal
rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del
1998, per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la previsione
dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in
assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del
creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale
del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con
l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS,
in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in
giudizio;
che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,
per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 256, 317 e 368 del
2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle
questioni; mentre, nel giudizio promosso con r.o. n. 317 del 2000, si
è costituita la parte privata del processo a quo che ha concluso per
la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
impugnate.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente
decisi, in quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base
di uguali motivazioni;
che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale
rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di
costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;
che in tale pronuncia questa Corte - con riferimento alla
questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente
l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio
dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - ha affermato che
le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte
di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli
interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate
sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di
diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con
riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;
che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel
rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che
alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la
questione va dichiarata manifestamente infondata;
che - dato il nesso di subordinazione logico-processuale di
ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione
dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai
magistrati che ne sono investiti - resta precluso l'esame delle altre
questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente
inammissibili per difetto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - in riferimento
all'art. 24 della Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le
ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio
1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione - dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte