Ordinanza n. 465/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. e),
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 ("Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), promosso con
ordinanza emessa il 6 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Napoli sul ricorso proposto da Gamberale Umberto
contro l'Ufficio II.DD. di Napoli, iscritta al n. 178 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella
parte in cui dispone l'assoggettamento all'IRPEF delle indennità di
buonuscita corrisposte ai dipendenti degli enti locali;
che secondo il giudice remittente tale norma sarebbe
costituzionalmente illegittima in parte qua perché, avendo dette
indennità natura previdenziale-assicurativa, la loro tassazione
contrasterebbe con l'art. 38 Cost., che mira a garantire ai
pensionati adeguati mezzi di vita; con l'art. 3 Cost., per il
trattamento fiscale ingiustificatamente diverso stabilito per dette
indennità rispetto a quello previsto per i capitali dovuti in
relazione a contratti di assicurazione sulla vita; con l'art. 53
Cost., risultando violato il principio della tassazione proporzionata
alla capacità contributiva; con gli artt. 76 e 77 Cost., non essendo
tale tassazione prevista dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971,
n. 825 in base alla quale fu emanato il d.P.R. n. 597 del 1973;
che nell'ordinanza di rimessione non si fanno questioni
attinenti alle modalità di tassazione delle indennità di buonuscita
erogate dall'INADEL, regolate da norme diverse da quella impugnata;
Considerato che l'art. 12, lett. e) del d.P.R. n. 597 del 1973,
stabilendo l'assoggettamento a tassazione separata, ai fini
dell'IRPEF, anche delle indennità di buonuscita erogate dall'INADEL,
risulta palesemente emanata in conformità del disposto dell'art. 2,
punto 19 della legge di delegazione, cosicché sotto tale profilo la
questione di legittimità costituzionale appare manifestamente
infondata;
che con sentenza 7 luglio 1986, n. 178 questa Corte ha già
dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.
questione di legittimità costituzionale in tutto analoga a quella
ora in esame, sollevata, con riferimento alle indennità di
buonuscita erogate dall'ENPAS, in relazione all'art. 12, lett. e) del
d.P.R. n. 597 del 1973, così come modificato dalla l. 26 settembre
1985, n. 482;
che con tale decisione si è ritenuto, quanto al meno favorevole
trattamento fiscale disposto per le indennità di buonuscita rispetto
a quello stabilito per i capitali percepiti in dipendenza di
contratti di assicurazione sulla vita, che trattasi di somme
percepite in base a titoli diversi ed in relazione a fattispecie che
presentano - al di là di alcune analogie - elementi di
differenziazione tali da renderle non comparabili ai fini del
giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di
uguaglianza;
che in relazione alla dedotta violazione degli artt. 53 e 38
Cost., questa Corte ha affermato che per capacità contributiva deve
intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta,
desumibile dal presupposto economico al quale la prestazione risulta
collegata, presupposto che consiste in un qualsiasi indice rivelatore
di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, cosicché
- pur tenendosi conto della garanzia apprestata in materia
previdenziale dall'art. 38 della Costituzione - l'allegata natura
previdenziale delle indennità di buonuscita non ne esclude la
tassabilità, se non nei limiti minimi indispensabili ad assicurarne
le finalità previdenziali, secondo valutazioni che competono al
legislatore;
che tali argomentazioni valgono a rendere manifestamente
infondata la questione in esame;
Visti gli artt. 23, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in
riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte