Ordinanza n. 465/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/07/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 393/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393 (norme in materia di
locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di
assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata)
convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 promosso con
ordinanza emessa il 2 novembre 1988 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Di Stefano Luciano e Nardo Vincenzo
ed altro, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luciano
Di Stefano, locatore di un immobile ad uso non abitativo, contro
Vincenzo Nardo e Vito Rosario Angemi, conduttori con contratto di
locazione cessato il 30 giugno 1986, per ottenere il risarcimento dei
danni per ritardata consegna, il Tribunale di Roma, con ordinanza del
2 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25
novembre 1987, n. 478 in quanto "esclude il diritto del locatore a
pretendere somme diverse dal canone contrattuale per tutto il periodo
di protrazione di fatto del rapporto, e precisamente dalla scadenza
del regime transitorio alla data fissata giudizialmente per il
rilascio ovvero alla data di stipulazione del nuovo contratto";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per una declaratoria di manifesta infondatezza;
Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i
medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal
Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con
la sentenza n. 22 del 1989;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n.
393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia
di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e
di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata),
sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte