Ordinanza n. 465/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/10/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 498/1992
usata come parametro
citata
- art. 1legge 336/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre
1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso
proposto da Leucio Tiberio ed altri contro l'Istituto nazionale per
il commercio estero, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che numerosi dipendenti dell'Istituto nazionale per il
commercio con l'estero hanno chiesto, con ricorso diretto al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del
loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale,
attribuito, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a
favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex
combattenti e assimilati), agli ex combattenti e categorie
equiparate, e il conseguente diritto al computo dell'anzianità
aggiuntiva di due anni nella progressione economica, ricostruita
sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle
contenute negli accordi nazionali di lavoro;
che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata
in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha
stabilito che non si computino le maggiori anzianità di cui alla
legge n. 336 del 1970 anche in sede di successiva ricostruzione
economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di
conseguenza, si riassorbano gli eventuali maggiori trattamenti già
in godimento;
che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della
legge n. 498 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione;
che, in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza
amministrativa, il ricorso - tendente alla determinazione della
retribuzione, ai sensi della legge n. 336 del 1970 - andrebbe
accolto, ad avviso del rimettente, se non vi ostasse il disposto
dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992;
che, in base alla cennata giurisprudenza, l'anzianità di
servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate)
dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità
derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi
effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in
forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;
che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498
del 1992, ha tuttavia stabilito che non si computino le dette
anzianità in sede di ricostruzione economica della retribuzione già
spettante al pubblico dipendente;
che - sempre secondo il parere del collegio rimettente - la norma
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché
non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la
sentenza n. 39 del 1993 essa ha determinato una ingiustificata
disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa
condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi
attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio;
e che, nel caso in esame, la denunciata disparità non potrebbe
dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il
riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di
taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe
ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo
ampio e consistente;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione
prospettata;
Considerato che l'ordinanza solleva la questione di legittimità
costituzionale già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con
la sentenza n. 153 (e successive ordinanze nn. 72 del 1995, 389, 351
e 299 del 1994), senza prospettare nuovi motivi;
che la questione va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge
23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:465 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte