Ordinanza n. 466/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 146d.P.R. 1229/1959
- art. 17legge 546/1962
usata come parametro
citata
- art. 7legge 322/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 146, secondo
comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 ("Ordinamento degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari"), nel
testo mod. dall'art. 17 della l. 11 giugno 1962, n. 546, promosso con
ordinanza emessa il 18 luglio 1981 dal Pretore di Bari, iscritta al
n. 752 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 61 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che - nel corso di alcuni procedimenti civili simili,
promossi da amanuensi nei confronti del dirigente dell'Ufficio unico
notifiche ed esecuzioni presso la Corte d'Appello di Bari, aventi ad
oggetto crediti per indennità retributive - il Pretore di Bari ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 110 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 146, comma secondo, del d.P.R.
15 dicembre 1959, n. 1229 (nel testo modificato dall'art. 17 della l.
11 giugno 1962, n. 546) "nella parte in cui pone a carico esclusivo
dell'ufficiale giudiziario o degli ufficiali giudiziari e del
relativo Ufficio Unico Notifiche ed Esecuzioni l'onere delle
retribuzioni dovute al personale assunto per l'espletamento del
lavoro di ufficio";
Ritenuto che davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza;
Considerato che la disposizione impugnata - ora sostituita
dall'art. 7 della l. 12 luglio 1975, n. 322 - si limita a stabilire
la percentuale dei proventi derivanti dall'esercizio della funzione,
da destinarsi, da parte dell'ufficiale giudiziario, alle spese
d'ufficio e non prevede alcun onere aggiuntivo, a carico
dell'Ufficiale giudiziario, per le spese eccedenti tale percentuale;
che tale onere, può derivare solo dal mancato rispetto
dell'obbligo di contenere le spese d'ufficio entro detto limite ed in
base al rapporto, di natura privatistica (in tal senso Cass. 27
aprile 1979, n. 2421 e Sez. lav. 24 maggio 1978, n. 2615), instaurato
con il personale assunto;
che - contrariamente a quanto apoditticamente affermato
nell'ordinanza di rimessione - nessuna influenza può avere sul
giudizio a quo, avente ad oggetto crediti per retribuzioni sulla base
di rapporti di natura privatistica, una pronunzia sulla legittimità
della norma impugnata, non venendo essa in applicazione sotto alcun
profilo;
che, pertanto, la questione proposta appare manifestamente
irrilevante;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 146, comma secondo, del d.P.R. 15 dicembre
1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari.) nel testo mod. dall'art. 17 della l.
11 giugno 1962, n. 546, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e
110 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 12 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte