Ordinanza n. 466/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/10/1995 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 478/1992
usata come parametro
citata
- art. 6legge 148/1993
- art. 1legge 148/1993
- art. 2legge 148/1993
- art. 7legge 478/1992
- art. 1legge 236/1993
- art. 6legge 31/1993
- art. 2legge 451/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei
livelli occupazionali) e corrispondenti "norme contenute" nel
decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a
salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei
lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di
Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); dell'art. 6, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione
19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n.
185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione)
promosso con le ordinanze emesse:
1) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile
vertente tra Ampollini Daniela e l'INPS iscritta al n. 270 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 4 marzo
1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra
Craviari Franca e l'INPS iscritta al n. 271 del registro ordinanze
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Ampollini Daniela, di Craviari
Franca e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice
relatore Renato Granata;
Ritenuto che con due ordinanze, emesse entrambe in data 4 marzo
1995, il pretore di Parma - nel corso dei procedimenti civili
promossi rispettivamente da Ampollini Daniela e Craviari Franca
contro l'INPS per il riconoscimento del diritto all'indennità di
mobilità (art. 7 della n. 223 del 1991) - ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei
livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel
decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a
salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei
lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di
Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione
19 luglio 1993, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti
decreti-legge non convertiti, nonché dell'art. 2, comma 5, del
decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 e del decreto legge del 18
marzo 1994, n. 185;
che - secondo il giudice rimettente - la prescritta
incompatibilità tra tale indennità ed i trattamenti pensionistici
diretti confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non
è previsto che il titolare di pensione (o assegno) di invalidità
abbia diritto anche alla quota parte dell'indennità di mobilità
eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto o, comunque,
abbia almeno la possibilità di optare tra l'una e l'altra
prestazione previdenziale;
che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che
la questione di costituzionalità sia dichiarata non fondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e comunque
facendo presente, al pari della difesa dell'INPS, che analoga
questione era già stata esaminata da questa Corte;
Considerato che con sentenza n. 218 del 1995 questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236,
nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi
gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n.
478, art. 5 del decreto- legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6,
comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in
cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità
i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità
nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12,
comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in
legge 19 luglio 1994, n. 451;
che pertanto le questioni sollevate dal giudice rimettente sono
manifestamente inammissibili perché la facoltà di opzione,
introdotta con la citata pronuncia, ha già fatto venir meno
l'impossibilità di accedere all'indennità di mobilità ove il
lavoratore goda di trattamenti pensionistici diretti, sicché più
non sussiste l'impedimento che il giudice rimettente mira a
rimuovere;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei
livelli occupazionali) e delle "corrispondenti norme" contenute nel
decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a
salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei
lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di
Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione
19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n.
185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione)
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal
Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:466 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte