Ordinanza n. 467/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 412/1991
usata come parametro
citata
- art. 20legge 958/1986
- art. 20legge 412/1991
- art. 7legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 27 febbraio
1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione
distaccata di Catania, sui ricorsi proposti da Germana' Roberto e
altri e da Prattella Antonino contro il comune di San Salvatore di
Fitalia, iscritte ai nn. 386 e 387 del registro ordinanze 1998 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione distaccata di Catania, investito di ricorsi di dipendenti
comunali avverso provvedimenti di revoca dei benefici economici
accordati ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958
(Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata), e aventi ad oggetto il servizio militare prestato
anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, con due ordinanze
di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412
(Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui
stabiliscono che il servizio militare valutabile ai sensi dell'art.
20 della citata legge n. 958 del 1986 è quello in corso al momento
della sua entrata in vigore, nonché quello prestato successivamente,
disponendo altresì il riassorbimento delle somme erogate:
che la disposizione denunciata contrasterebbe, ad avviso del
rimettente, con l'art. 52, secondo comma, della Costituzione, che
impone l'obbligatorietà del servizio militare, con salvaguardia
della posizione di lavoro del cittadino;
che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, sotto
il profilo dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e della
stessa ragionevolezza della norma;
che non è giustificabile il trattamento deteriore nei confronti
di chi abbia prestato il servizio militare anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 958 del 1986;
che dall'esame dell'art. 20, citato, non si potrebbero ricavare,
altresì, limitazioni temporali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, osservando che la
questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con le
sentenze nn. 455 del 1992 e 385 del 1994, pronunce, queste, che il
collegio rimettente avrebbe ignorato, senza prospettare argomenti
diversi da quelli esaminati;
Considerato che l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha
previsto la validità del servizio militare per l'inquadramento
economico e la determinazione dell'anzianità lavorativa dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche:
che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, può essere valutato soltanto il servizio militare in corso,
e quello prestato successivamente all'entrata in vigore della citata
legge n. 958 del 1986;
che viene altresì a cessare il trattamento eventualmente
corrisposto in difformità, con riassorbimento dell'incremento
retributivo erogato (comma 3 dell'art. 7);
che il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
ripropone la questione di legittimità costituzionale già dichiarata
da questa Corte non fondata con la sentenza n. 455 del 1992 (per
quanto attiene al comma 1, dell'art. 7) e con la sentenza n. 385 del
1994 (con riguardo al comma 3, dello stesso art. 7);
che non si adducono motivi nuovi, i quali possano giustificare
una differente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di
finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52 della
Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
sezione distaccata di Catania, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:467 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte