Ordinanza n. 468/1988
Altra decisione · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 16legge 34/1980
- art. 2legge 34/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 della
legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34 (Modifiche
all'ordinamento urbanistico provinciale ed alle leggi sull'edilizia
abitativa agevolata) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 2 maggio 1983 dal Consiglio di Stato -
Adunanza Plenaria - sui ricorsi riuniti proposti da Hauser Josef ed
altri contro la Provincia di Bolzano ed altro, iscritta al n. 921 del
registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 74 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1984 dal Consiglio di Stato -
Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Savio Paolo ed
altri contro la Provincia Autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al
n. 771 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno
1986;
Visti gli atti di costituzione di Hauser Josef ed altri, di Savio
Paolo ed altra e della Provincia di Bolzano ed altro;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Sergio Dragogna per Hauser Josef ed altri e
Savio Paolo ed altra e l'avvocato Mario Barbato per la Provincia di
Bolzano ed altro;
Ritenuto che il Consiglio di Stato (Ad. plen.), con ordinanza
emessa il primo settembre 1983, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, comma quinto, della legge
della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, nella parte in
cui, modificando e sostituendo l'art. 16, comma quinto,
dell'ordinamento urbanistico provinciale (approvato con decreto del
Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1970, n. 20), prevede
che il termine decennale per l'espropriazione, decorrente
dall'approvazione del piano urbanistico comunale, deve intendersi
rispettato, oltreché nell'ipotesi di intervenuta acquisizione delle
aree, anche "qualora... sia stato emesso il decreto del Presidente
della Giunta provinciale di costituzione della comunione e/o
divisione materiale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20
agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni", per violazione degli
artt. 3 e 42 della Costituzione;
che, con la medesima ordinanza, il Consiglio di Stato ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 della
detta legge della Provincia di Bolzano 24 novembre 1980, n. 34, il
quale prevede l'applicazione della norma dell'art. 2 anche quando il
decreto di costituzione della comunione e/o divisione materiale è
stato emesso prima della entrata in vigore della legge stessa, per
violazione del princìpio generale dell'ordinamento (artt. 4 e 8
dello Statuto speciale per il T.A.A.) di irretroattività delle
leggi;
che analoghe questioni sono state sollevate dal Consiglio di
Stato (IV sez.) con ordinanza emessa il 24 giugno 1984;
che si sono costituiti, con unico atto, la provincia di Bolzano
ed il Comune di Silandro, deducendo l'infondatezza delle questioni
proposte e rilevando l'intervenuta abrogazione delle norme impugnate
con la legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45;
che si sono costituite anche le parti private nei giudizi
innanzi al Consiglio di Stato (Hauser e Jagmeister, nel primo
giudizio; Savio e Ladurner, nel secondo), svolgendo argomentazioni a
sostegno della fondatezza delle questioni proposte;
Considerato che, stante l'identità delle questioni, i giudizi
possono essere riuniti;
che, successivamente all'emissione della prima ordinanza di
rimessione ed anteriormente all'emissione della seconda ordinanza, è
stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano 21 novembre
1983, n. 45, la quale nell'art. 4, terzo comma, dispone, fra l'altro,
la soppressione nel testo dell'art. 16, quinto comma,
dell'ordinamento urbanistico provinciale, così come emendato
dall'art. 2, quinto comma, della legge 24 novembre 1980, n. 34, delle
parole "rispettivamente per le zone di espansione non sia stato
emesso il decreto del Presidente della Giunta provinciale di
costituzione della comunione e/o divisione materiale dei terreni ai
sensi dell'art. 21 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e
successive modificazioni": disposizione che importa l'abrogazione
anche dell'art. 74 della legge provinciale di Bolzano 24 novembre
1980, n. 34, secondo cui tale previsione è applicabile agli atti di
costituzione della comunione e/o divisione materiale già
intervenuti;
che, successivamente all'emissione di entrambe le ordinanze di
rimessione, è stata promulgata la legge della Provincia di Bolzano
21 gennaio 1987, n. 4, la quale, nell'art. 49, disciplina nuovamente
la materia precisando (comma secondo) che "le indicazioni (del
programma urbanistico) perdono ogni efficacia... qualora, entro 10
anni dalla data di approvazione del piano medesimo o di variante allo
stesso, gli enti competenti non abbiano provveduto all'acquisizione
delle aree stesse";
che, dunque, in relazione a tali leggi, è necessario restituire
gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:468 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte