Ordinanza n. 47/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1981 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 522, ultimo
comma, cod.proc.pen. (erronea dichiarazione di estinzione del reato -
rinnovazione del dibattimento) promosso, con ordinanza emessa il 1
giugno 1979 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a
carico di Contini Franco, iscritta al n. 664 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del
1979.
Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza 1 giugno 1979, comunicata e notificata
nei modi di legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 332 del 5
dicembre 1979 e iscritta al n. 664 Reg. ord. 1979, la Corte d'appello
di Bologna ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione, sollevata dalla difesa dell'imputato Franco Contini, di
legittimità dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen., in punto
"...il giudice di appello... decide in merito inappellabilmente", in
relazione all'art. 24 della Costituzione; che in questa sede non si è
costituita la parte né ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri; che nella camera di consiglio del 22 gennaio
1981, alla quale la trattazione dell'incidente è stata assegnata, il
giudice designato Andrioli ha svolto la relazione;
considerato che la questione è stata già ritenuta infondata con
sent. n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971, né il
giudice a quo ha addotto alcun argomento in contrario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
dell'art. 522, ultimo comma, cod.proc.pen. in punto "il giudice
d'appello... decide in merito inappellabilmente", sollevata, in
relazione all'art. 24 Cost., con ordinanza 1 giugno 1979 della Corte
d'appello di Bologna; questione già giudicata non fondata con sent.
n. 41/1965 e manifestamente infondata con ord. n. 9/1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:47 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte